COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 16/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VADESE CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21 MARZO 2012 APPLICATA ALL’ALLENATORE MARTINELLI STEVE SEGUITO GARA OFFAGNA/VADESE DEL 21.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 103 del 25.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 16/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VADESE CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21 MARZO 2012 APPLICATA ALL’ALLENATORE MARTINELLI STEVE SEGUITO GARA OFFAGNA/VADESE DEL 21.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 103 del 25.1.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico MARTINELLI STEVE, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2012 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dei componenti della squadra avversaria e di un assistente arbitrale. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Vadese Calcio S.p.a. chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti. Deduceva la reclamante che, nell’occasione, il proprio allenatore, nel clima di particolarmente tensione per l’importanza della gara, si lasciò andare a frasi poco educate nei confronti della panchina della squadra avversaria reagendo alle loro provocazioni, senza tuttavia mai rivolgersi all’arbitro o agli Organi federali. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame, siccome infondato, non possa essere accolto. Dal referto arbitrale risulta che l’allenatore Martinelli ha tenuto un comportamento caratterizzato da insulti ed insinuazioni di slealtà sportiva nei confronti degli avversari, alle quali reagivano anche i suoi calciatori; lo stesso poi offendeva anche l’arbitro e gli Organi federali. Ai fini che qui interessano, deve rilevarsi che l’asserito stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tecnico alla gara non giustifica né attenua la gravità del suo comportamento. La condotta del Martinelli giustifica pienamente la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo, perché la stessa, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, è particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dalla Valdese Calcio S.p.a. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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