COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MANDOLESI/TIRASSEGNO DEL 20.1.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L“ (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 50 del 25.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MANDOLESI/TIRASSEGNO DEL 20.1.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L“ (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 50 del 25.1.2012) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver sospeso definitivamente l’incontro al 43° minuto del secondo tempo, sul risultato di 2 a 2, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre, con il coinvolgimento anche dei sostenitori della squadra ospite. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, tra le altre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la C.S.R. Tirassegno 95 chiedendo, anche avanti questa Commissione, la ripetizione della gara ovvero, in subordine, l’omologazione del risultato maturato sul campo al momento della sospensione definitiva dell’incontro. Deduceva la reclamante che la confusione nell’occasione creatasi tra i sostenitori delle due squadre, con l’intervento di alcuni tesserati dal campo, in realtà non fu tale da inficiare la regolarità di svolgimento della gara; e ciò era confermato dal fatto che l’arbitro non assunse alcuno specifico provvedimento disciplinare. Di talchè, secondo la reclamante, la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro non sarebbe stata supportata da validi motivi tecnici o disciplinari e la sanzione pecuniaria, applicata dal giudice sportivo, avrebbe dovuto interamente assorbire il disvalore dell’accaduto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai tesserati ed ai sostenitori delle due squadre, i quali diedero vita ad una prolungata aggressione verbale tra loro, con scambio di insulti e minacce; i primi abbandonando il terreno di gioco, senza farvi ritorno nonostante i ripetuti inviti in tale senso del direttore di gara e di avere per questo, quindi, sospeso definitivamente l’incontro. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il comportamento dei componenti delle due squadre e dei sostenitori di queste impedì all’arbitro di proseguirla. Con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei tesserati e sostenitori le due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di aggressione verbale, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara. Ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione agli stessi fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo ad infliggere, tra l’altro, ad entrambe la sanzione della perdita della gara. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come innanzi proposto dalla C.S.R. Tirassegno 95 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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