COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 15/ 1/2012 CALCIO GRAVINA – PAOLO VI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 15/ 1/2012 CALCIO GRAVINA - PAOLO VI Esaminati gli atti ufficiali, rilevato - che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, ritualmente inviato alla Società avversa, la POL. CALCIO GRAVINA adiva questo giudice sportivo avverso il risultato della gara in oggetto; - che la reclamante chiedeva l'annullamento del risultato della gara a causa di errori tecnici commessi dall'arbitro durante l'incontro; - che la resistente Società PAOLO VI ha fatto pervenire proprie deduzioni chiedendo la convalida del risultato della gara; Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dalla Società POL. CALCIO GRAVINA non é meritevole di accoglimento e và rigettato. Preliminarmente l'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che il Giudice Sportivo territoriale presso i Comitati Regionali adotti le proprie decisioni senza contradittorio e sulle risultanze dei documenti ufficiali, tra i quali: rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di Campo, supplemento di rapporto. Pertanto non ha alcun rilievo il materiale audio video trasmesso dalla Società istante né può darsi corso in tale grado di giudizio all'audizione dei Dirigenti della medesima Società. Ciò posto,dagli atti ufficiali suindicati emerge l'infondatezza di quanto assunto dalla reclamante ed, in particolare, l'assenza di errori tecnici imputabili al Direttore di gara il quale,con supplemento reso in data 14.2.2012, previa conferma del proprio rapporto,ha escluso il verificarsi degli episodi enunciati dalla Società istante. Tutto ciò premesso DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla Società POL CALCIO GRAVINA con addebito della relativa tassa sul conto dell'istante;di confermare il risultato della gara in oggetto di 2-2 come conseguito sul campo
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