COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. REAL MODUGNO – A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 22 Gennaio 2011.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. REAL MODUGNO – A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 22 Gennaio
2011. (Reclamo della A.S.D. REAL MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00, squalifica calciatori
COLAGRANDE Rocco, IURLO Nicola e PANTALEO Luigi di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 43 del 26 Gennaio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
ritenuto che vanno confermate le sanzioni inflitte dal Primo Giudice ai calciatori COLAGRANDE
Rocco e IURLO Nicola perché adeguate alla gravità dei fatti occorsi;
considerato altresì che la individuazione di quest’ultimo calciatore è stata perfettamente
effettuata, con dovizia di particolari, da parte del direttore di gara;
ritenuto di dover confermare anche la sanzione disciplinare inflitta al calciatore PANTALEO
Luigi perfettamente individuato dall’arbitro che ne ha puntualmente descritto il comportamento
antisportivo;
considerato che la società reclamante non ha sostanzialmente contestato il verificarsi per
incidenti occorsi a fine gara ma ha fornito elementi di partecipazione ancorché limitata dei propri
dirigenti, a causa della complessa rissa verificatasi a fine gara, per cui adeguata ai fatti occorsi
si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 250,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a € 250,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. REAL MODUGNO, confermarsi nel
resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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