COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. MESAGNE CALCIO – A.S.D. GIOVENTU’ CAROVIGNO del 15 Gennaio 2012.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. MESAGNE CALCIO – A.S.D. GIOVENTU’ CAROVIGNO del 15 Gennaio 2012.
(Reclamo della A.S.D. GIOVENTU’ CAROVIGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori PALASCIANO Denis, ZIZZI Enrico e D’ERRICO
Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 19 Gennaio 2012 della
Delegazione Provinciale di Brindisi).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
ritenuto che il comportamento del calciatore D’ERRICO Antonio è risultato particolarmente
violento nei confronti del direttore di gara senza che però quest’ultimo abbia subito
conseguenze di alcun genere per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della
squalifica fino al 30 giugno 2012;
considerato che il calciatore PALASCIANO Denis può ritenersi sufficientemente punito con la
squalifica di n. 5 giornate effettive di gara per il comportamento irriguardoso nei confronti del
direttore di gara (che ha determinato la sua espulsione nel corso della gara) e per la sua
condotta gravemente antisportiva nei confronti dell’arbitro a fine gara;
ritenuto che non merita modifica alcuna il provvedimento disciplinare adottato dal Primo Giudice
nei confronti del calciatore ZIZZI Enrico responsabile di una condotta violenta e ingiuriosa nei
confronti del direttore di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 30 giugno 2012 la squalifica al calciatore D’ERRICO Antonio, ridursi a n. 5
giornate effettive di gara la squalifica inflitta al acalciatore PALASCIANO Denis,
confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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