COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare LEVANTE BARI avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Bari, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Bari n. 27 del 19.01.2012).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 16 Febbraio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
LEVANTE BARI avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione
Provinciale di Bari, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Bari n. 27 del
19.01.2012).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
Sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
Accertato che il Direttore ha dovuto sospendere definitivamente la gara al 12’ del s.t. per l’incalzare
ravvicinato di una serie di condotte antisportive tenute da calciatori e dirigenti della reclamante che lo
inducevano ragionevolmente a ritenere in pericolo la sua incolumità (i calciatori Monno Luca e Milella
Vitantonio dovevano essere espulsi al 7’ del s.t.; dopo il terzo gol del Bitetto, i calciatori seduti in panchina
per il Levante-Bari si alzavano e guardavano minacciosamente l’arbitro, mentre il dirigente accompagnatore
Albergo Leonardo, l’assistente Malatacca Giuseppe e l’allenatore Pagliara Mario sostavano in campo senza
autorizzazione e non riprendevano il loro posto seppur invitati a farlo; alcuni calciatori del Levante iniziavano
a guadagnare lo spogliatoio senza che la partita fosse terminata intonando cori di scherno all’indirizzo
dell’arbitro unitamente a parte dei propri tifosi);
Ritenuta adeguata la sanzione inflitta dal primo Giudice con la punizione sportiva della perdita della gara e
l’ammenda alla Società istante di € 100,00;
Comunicato Ufficiale n. 51 – pag. 55 di 55
Ricordato che sull’istanza della ricorrente v’è già stata pronuncia parziale pubblicata su C.U. C.R. Puglia n.
45/2012;
Tutto ciò innanzi esposto, definitivamente pronunciando,
DELIBERA
1) confermarsi le decisioni assunte sui capi della domanda relativi al calciatore Milella Vitantonio ed al
dirigente Albergo Leonardo, pubblicate sul C.U. C.R. Puglia n. 45/2012;
2) confermarsi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 e l’ammenda di € 100,00
a carico della Società reclamante;
3) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame
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