COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. ATLETICO ANDRIA 2008 – A.S.D. MELPHICTA CALCIO del 29 Gennaio 2012.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. ATLETICO ANDRIA 2008 – A.S.D. MELPHICTA CALCIO del 29 Gennaio 2012.
(Reclamo della A.S.D. ATLETICO ANDRIA 2008 in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore QUAQUARELLI Alberto di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 2 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui
adeguata alla condotta violenta, ingiuriosa e antisportiva nei confronti dell’arbitro si appalesa la
sanzione inflitta dal Primo Giudice a carico del calciatore QUAQUARELLI Alberto
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO ANDRIA 2008 e per l’effetto
addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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