COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare Gara: GIOVENTU CALCIO CUTRO – U.S.D. COLLEPASSO del 5 Febbraio 2012.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Gara: GIOVENTU CALCIO CUTRO – U.S.D. COLLEPASSO del 5 Febbraio 2012. (Reclamo
della U.S.D. COLLEPASSO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico dell’allenatore GALATI Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 48 del 9 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che la società U.S.D. COLLEPASSO ha proposto reclamo avverso la inibizione inflitta
fino al 1 marzo 2012 al sig. GALATI Salvatore;
considerato che tale sanzione non può essere impugnata, perché inferiore ad un mese, ai sensi
dell’art. 45 n. 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società U.S.D. COLLEPASSO e per l’effetto
addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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