COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare Gara: GIOVENTU CALCIO CUTRO – U.S.D. COLLEPASSO del 5 Febbraio 2012.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare Gara: GIOVENTU CALCIO CUTRO – U.S.D. COLLEPASSO del 5 Febbraio 2012. (Reclamo della U.S.D. COLLEPASSO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore GALATI Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che la società U.S.D. COLLEPASSO ha proposto reclamo avverso la inibizione inflitta fino al 1 marzo 2012 al sig. GALATI Salvatore; considerato che tale sanzione non può essere impugnata, perché inferiore ad un mese, ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società U.S.D. COLLEPASSO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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