COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. LIBERTY PALO – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 28 Gennaio 2012.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. LIBERTY PALO – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 28 Gennaio 2012.
(Reclamo della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 100,00, squalifica calciatore
COLAPRICO Vito Nicola e TAGARELLI Antonello e inibizione dirigente MELE Vito di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 2 Febbraio 2012 della Delegazione Provinciale
di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
udito il rappresentante della ricorrente;
considerato che il comportamento del calciatore COLAPRICO Vito Nicola estremamente
violento e antisportivo nei confronti dell’arbitro non è meritevole di attenuazione della squalifica
inflitta dal Primo Giudice che va confermata;
ritenuto altresì che va confermata la sanzione inflitta al sig. MELE Vito per non aver
sufficientemente assistito l’arbitro durante l’episodio di aggressione subito;
ritenuto che il comportamento del calciatore TAGARELLI Antonello, responsabile di condotta
non eccessivamente violenta nei confronti di un avversario, può essere adeguatamente punito
ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva con la squalifica per n. 3
giornate;
ritenuto di poter revocare l’ammenda di € 100,00, inflitta dal Primo Giudice, dovendosi la stessa
punizione ritenere comprensiva nella maggiore sanzione della perdita della gara con il risultato
di 3 – 0 a favore della società LIBERTY PALO già comminata dal Primo Giudice
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitata la calciatore TAGARELLI Antonello;
- revocarsi l’ammenda di € 100,00;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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