COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. LIBERTY PALO – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 28 Gennaio 2012.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. LIBERTY PALO – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 28 Gennaio 2012. (Reclamo della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 100,00, squalifica calciatore COLAPRICO Vito Nicola e TAGARELLI Antonello e inibizione dirigente MELE Vito di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 2 Febbraio 2012 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; udito il rappresentante della ricorrente; considerato che il comportamento del calciatore COLAPRICO Vito Nicola estremamente violento e antisportivo nei confronti dell’arbitro non è meritevole di attenuazione della squalifica inflitta dal Primo Giudice che va confermata; ritenuto altresì che va confermata la sanzione inflitta al sig. MELE Vito per non aver sufficientemente assistito l’arbitro durante l’episodio di aggressione subito; ritenuto che il comportamento del calciatore TAGARELLI Antonello, responsabile di condotta non eccessivamente violenta nei confronti di un avversario, può essere adeguatamente punito ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva con la squalifica per n. 3 giornate; ritenuto di poter revocare l’ammenda di € 100,00, inflitta dal Primo Giudice, dovendosi la stessa punizione ritenere comprensiva nella maggiore sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 a favore della società LIBERTY PALO già comminata dal Primo Giudice P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitata la calciatore TAGARELLI Antonello; - revocarsi l’ammenda di € 100,00; - confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it