COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. LIBERTY PALO – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 28 Gennaio 2012.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Gara: A.S.D. LIBERTY PALO – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 28 Gennaio 2012.
(Reclamo della A.S.D. LIBERTY PALO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico del calciatore GIOVANNIELLO Giuseppe di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 29 del 2 Febbraio 2012 della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che il calciatore GIOVANNIELLO Giuseppe può ritenersi responsabile di condotta
non eccessivamente violenta nei confronti di un avversario e può quindi essere adeguatamente
punito ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva con la squalifica per n. 3
giornate
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitata la calciatore GIOVANNIELLO Giuseppe;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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