COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. NEVIANO – A.S.D. TUGLIE del 5 Febbraio 2012.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. NEVIANO – A.S.D. TUGLIE del 5 Febbraio 2012.
(Reclamo della A.S.D. TUGLIE
in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore
PAGLIARA Fabio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 9 Febbraio 2012
della Delegazione Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il comportamento del calciatore PAGLIARA Fabio in quanto risultato antisportivo,
ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro, può ritenersi adeguatamente punito ai sensi
dell’art. 19 n. 4 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva con la squalifica per n. 2 giornate
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitata la calciatore PAGLIARA Fabio;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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