COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: A.S.D. AVANTI ALTAMURA – A.S.D. CALCIO RAGAZZI VALENZANO del 5 Febbraio 2012
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 23 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
GARA: A.S.D. AVANTI ALTAMURA - A.S.D. CALCIO RAGAZZI VALENZANO del 5 Febbraio
2012 (Reclamo dell’A.S.D. AVANTI ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti del Giudice
Sportivo Territoriale a carico del calciatore Mario Lorusso di cui alla delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 Febbraio 2012 del C.R. Puglia-LND).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
ritenuto che la condotta tenuta dal calciatore Mario Lorusso, come accertata dal Giudice
Territoriale, è censurabile;
considerata, tuttavia, l’opportunità di una lieve riduzione a 2 (due) giornate di squalifica;
tutto ciò ritenuto e considerato, la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
1) ridursi a 2 (due) giornate la squalifica inflitta al calciatore Mario Lorusso;
2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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