COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. LANUSEI (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 09.02.2012. Gara Porto Corallo / Lanusei del 05.02.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Febbraio 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S.D. LANUSEI (Campionato di Promozione)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 09.02.2012.
Gara Porto Corallo / Lanusei del 05.02.2012.
La società Lanusei ha preannunciato reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori assunti con il C.U. n° 32 del 9 febbraio 2012.
A tale preannuncio non ha tuttavia fatto seguito, nel termine previsto dall’art.38 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, l’invio del reclamo medesimo.
Per tali motivi, la Commissione, visto l’art.38 del Codice di Giustizia Sportiva, dichiara il reclamo inammissibile.
Dispone l’addebito della tassa.
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