COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.326 del 16.02.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 4/ 2/2012 PACECO 1976 – COLOMBA BIANCA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.326 del 16.02.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 4/ 2/2012 PACECO 1976 - COLOMBA BIANCA
1-2; Sospesa al 43' del s.t.; Reclamo Paceco 1976.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Paceco 1976
chiede che venga deliberata la perdita della gara per la
Società Colomba Bianca ritenendola responsabile dei
comportamenti, assunti dai sostenitori di quest'ultima, che hanno
costretto l'arbitro a sospendere anticipatamente la gara;
Chiede preliminarmente, la reclamante, di procedere con atti
tendenti all'acquisizione "della copia dei verbali redatti dal
competente Comando dei Carabinieri (ove risulta accertato il
rinvenimento, nell'ambito della perquisizione effettuata negli
spogliatoi della squadra Colomba Bianca, di oggetti contundenti
atti all'offesa), inviandone integralmente il contenuto all'Ufficio
Indagini della F.I.G.C.";
Circa la richiesta preliminare formulata dalla Società Paceco
1976, si ritiene che la stessa non possa essere accolta;
i procedimenti istaurati presso questo Organo di
Giustizia, infatti, ai sensi dell'art. 29, punto 2, del C.G.S., si
svolgono sulla base degli atti ufficiali i quali hanno valenza
privilegiata di prova in riferimento alla gara; nel caso in
esame, peraltro, gli stessi sono sufficientemente esaustivi al fine
di giungere alla corretta definizione dei fatti ed alla attribuzione
delle responsabilità;
Ciò premesso, esaminato il referto arbitrale, dallo stesso si rileva che:
Al 42' del 2° tempo, dopo continui sfottò, insulti e cori da
parte dei sostenitori della Società Colomba Bianca nei
confronti dei sostenitori avversari, questi ultimi reagivano dando
luogo ad una "mega rissa" nel corso della quale uno dei primi,
sanguinante, veniva fatto entrare nel recinto di gioco per
essere soccorso; quest'ultimo però, raggiunti gli spogliatoi, si
impossessava di un estintore scagliandosi verso alcuni dirigenti
avversari; tale azione provocava l'invasione del campo da parte
di sostenitori di entrambe le Società per cui l'arbitro, anche a tutela
della propria incolumità, decideva di considerare chiusa la gara
dirigendosi verso gli spogliatoi; in tale frangente tesserati e
sostenitori delle due Società davano luogo ad atti di violenza con
scambio di calci e pugni e con l'uso di oggetti vari quali caschi ed
estintori; solo l'intervento delle Forze dell'Ordine, nel frattempo
chiamate anche dall'arbitro, consentiva di ristabilire la calma;
Considerato che la rissa, scoppiata dapprima tra i sostenitori e
poi tra i tesserati di entrambe le Società, è da considerarsi ostativa
alla regolare prosecuzione della gara che in effetti l'arbitro ha
sospeso prima della sua conclusione;
Considerato che l'eventuale espulsione di tutti i partecipanti alla
rissa avrebbe determinato la sospensione della gara stante il
mancato raggiungimento, da parte di entrambe le Società, del
numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Sancita la responsabilità della Società Paceco 1976 per quanto
attiene sia alla mancata predisposizione di un adeguato servizio
d'ordine sia al comportamento dei propri sostenitori e tesserati;
Sancita la responsabilità della Società Colomba Bianca per quanto
attiene al comportamento dei propri sostenitori e tesserati;
Visto l'art. 17, commi 1 e 2, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Paceco 1976,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Paceco 1976 la punizione sportiva della
perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 250;
Di infliggere alla Società Colomba Bianca la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 400.