COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.116/A Appello della ASCD Polisportiva Palma 2011 (Ag) avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0–3, squalifica per tre gare ai calciatori Giganti Gianluca, Rallo Giuseppe e Schembri Rosario, squalifica per due gare calciatori Schembri Angelo e Di Falco Giuseppe – Gara Campionato 3° cat. Gir. “A” Pol. Palma / La T.A.N.A F.C. del 22/01/2012 – C.U. n.28 del 25/01/2012 – Delegazione Provinciale Agrigento.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.116/A Appello della ASCD Polisportiva Palma 2011 (Ag) avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0–3, squalifica per tre gare ai calciatori Giganti Gianluca, Rallo Giuseppe e Schembri Rosario, squalifica per due gare calciatori Schembri Angelo e Di Falco Giuseppe - Gara Campionato 3° cat. Gir. “A” Pol. Palma / La T.A.N.A F.C. del 22/01/2012 - C.U. n.28 del 25/01/2012 – Delegazione Provinciale Agrigento. Con tempestivo reclamo la società ASCD Polisportiva Palma ha impugnato le sanzioni in epigrafe. All’udienza dibattimentale odierna è comparso il rappresentante legale della reclamante che ha insistito nei motivi di appello chiedendone l’accoglimento. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che il reclamo in questione va dichiarato inammissibile per la parta relativa alla impugnazione della perdita della gara per 0–3 e per la presunta posizione irregolare dei calciatori della società avversaria, atteso che la società reclamante non ha provveduto a dare prova dell’avvenuto invio dei motivi di appello alla società consorella. Il reclamo va dichiarato, altresì, inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett.a) CGS in ordine alla squalifica dei calciatori Schembri Angelo e Di Falco Giuseppe. Nel merito il reclamo va respinto in quanto dall’esame del referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 ha fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati, risulta provato che i calciatori Giganti Gianluca, Rallo Giuseppe e Schembri Rosario hanno posto in essere un comportamento violento nei confronti dei calciatori avversari e che la sanzione loro irrogata dal giudice di primo grado appare congrua ai fatti contestati. PQM La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo per i motivi di cui in premessa. Dispone per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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