COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 130/A A.C.S.D. ALI’ TERME CALCIO (ME), avverso perdita gara per 0-3 e ammenda di € 150,00 per 1^ rinuncia (mancata presentazione – art. 53 NOIF) – Gara Juniores Provinciali girone C del 30/01/2012 – C.U. N° 39 del 03/02/2012 del Giudice Sportivo Territoriale di Messina.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 130/A
A.C.S.D. ALI' TERME CALCIO (ME), avverso perdita gara per 0-3 e ammenda di € 150,00 per 1^ rinuncia (mancata presentazione – art. 53 NOIF) – Gara Juniores Provinciali girone C del 30/01/2012 – C.U. N° 39 del 03/02/2012 del Giudice Sportivo Territoriale di Messina.
Con tempestivo reclamo avverso la sopra indicata decisione la Società appellante chiede “riqualificarsi il referto arbitrale”, non rispondendo a verità quanto riferito dal direttore di gara circa la mancata presentazione a disputare la gara, a suo dire non iniziata per impraticabilità di campo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente osserva che al reclamo non viene allegata la documentazione comprovante l'invio dei motivi alla controparte Società. Tale irregolarità procedurale rende inammissibile il reclamo stesso difettando il necessario contraddittorio di cui alle norme regolamentari (artt. 33, 38 e 46 C.G.S.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).
Procedimento n.133/A
POL. D. SAN CATALDO (Cl) avverso ammenda € 125,00, inibizione fino al 20/02/2012 Grosso Fabio Ivan, squalifica per quattro gare calciatori Salimeni Marco Agatino e Graef Charles Eduardo, Gara Campionato C/1 Calcio a 5 Gir. “A” ASD Wisser Club – Pol. D. San Cataldo del 09/02/2012 - C.U. n.317/37 C5 del 10/02/2012
Con tempestivo reclamo la società Pol. D. San Cataldo ha impugnato le sanzioni in oggetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo preliminarmente ad ogni questione di merito deve dichiarare il predetto reclamo inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. d) CGS relativamente alla sanzione dell’inibizione e della pena pecuniaria.
Nel merito l’appello va rigettato in quanto il referto di gara, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2 fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed al comportamento posto in essere dai sostenitori.
Da detto rapporto si evince che il calciatore Salimeni Marco è stato individuato senza dubbio alcuno dall’arbitro n.2 come autore delle frasi altamente ingiuriose e lesive dello stesso ed attinenti alla dignità personale ed in quanto donna prima che all’arbitro.
Così come non vi è dubbio alcuno in ordine al comportamento posto in essere dal calciatore Graef Charles Eduardo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo in ordine alle sanzioni dell’ammenda e dell’inibizione.
Nel merito rigetta l’appello in ordine alla squalifiche inflitte.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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