COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 142/A A.S.D. ATLETICO ACI S. FILIPPO (CT), avverso squalifica per tre gare calciatore Correnti Diego Santo e squalifica allenatore Faro Fabrizio fino al 16/04/2012. Gara 3^ categoria Piedimonte Etneo / Atletico ACI San Filippo del 11/02/2012 – C.U. N° 39 del 15/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 142/A A.S.D. ATLETICO ACI S. FILIPPO (CT), avverso squalifica per tre gare calciatore Correnti Diego Santo e squalifica allenatore Faro Fabrizio fino al 16/04/2012. Gara 3^ categoria Piedimonte Etneo / Atletico ACI San Filippo del 11/02/2012 - C.U. N° 39 del 15/02/2012. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Atletico Aci San Filippo, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione delle squalifiche assunte in primo grado dal Giudice Sportivo provinciale ritenendole eccessive. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che a fine gara il calciatore Correnti Diego Santo insultava il direttore di gara, che perciò lo considerava espulso a cagione di tale comportamento offensivo e irriguardoso. Allo stesso modo è dato leggere del comportamento dell'allenatore Faro Fabrizio, che protestando spingeva l'arbitro, insultandolo e minacciandolo. Appare pertanto evidente la responsabilità di entrambi i tesserati e pienamente condivisibili le sanzioni assunte in primo grado che appaiono adeguate ai fatti addebitati. P.Q.M. Dispone respingersi l'appello come sopra proposto dalla Società Atletico Aci S. Filippo; Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.
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