COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRMA CATEGORIA 95 stagione sportiva 2011/2012 Gara Santabarbara – Gallianese (2-1) del 8/1/2012. Campionato di I categoria. In C.U. n.36 C.R.T. del 12/01/2012

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRMA CATEGORIA 95 stagione sportiva 2011/2012 Gara Santabarbara – Gallianese (2-1) del 8/1/2012. Campionato di I categoria. In C.U. n.36 C.R.T. del 12/01/2012 Reclama in proprio il sig. Rosi Daniele avverso la squalifica fino al 27/02/2012 inflitta dal G.S. con la seguente motivazione: “Allontanato per essere entrato indebitamente in campo e per avere rivolto al D.G. frase offensiva”. Il reclamante contesta l’assunto arbitrale ammettendo di avere unicamente ed in maniera vivace, protestato, escludendo tuttavia le offese e l’ingresso in campo. Chiede l’audizione e, nel merito, una riduzione della sanzione oltre ad un supplemento di istruttoria. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma quando già indicato in prime cure con molta precisione. All’udienza del 10/2/2012 il reclamante ha preso atto del supplemento di rapporto redatto dal D.G. su richiesta della C.D. ed ha insistito nelle conclusioni formulate in atti. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La puntuale ricostruzione degli accadimenti da parte dell’arbitro non possono mettere in discussione quanto riferito anche se il reclamante, con estrema ed apprezzabile pacatezza, ha negato quanto sostenuto dal primo. Come è noto, la versione fornita dal D.G. costituisce prova privilegiata relativamente ai fatti di gara e quindi quanto rilevato dal reclamante non può essere accolto. In punto di quantificazione della sanzione il Collegio concorda con quella sancita dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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