COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 99 stagione sportiva 2011/2012 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 33 del 18.01.2012) Reclamo della Polisportiva Firenze Ovest A.S.D. avverso la sanzione della squalifica per 6 gg. inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Piazzini Lorenzo

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 99 stagione sportiva 2011/2012 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 33 del 18.01.2012) Reclamo della Polisportiva Firenze Ovest A.S.D. avverso la sanzione della squalifica per 6 gg. inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Piazzini Lorenzo La Polisportiva Firenze Ovest - a nome del Presidente Piero Colzi - propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado, con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per sei gare al calciatore Piazzini Lorenzo, con la seguente motivazione: “Per essere entrato in campo senza autorizzazione e, con la bandierina in mano proferiva frasi irriguardose e minacciose verso il D.G.. Alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di raggiungere il D.G. con aria minacciosa senza riuscirci perché trattenuto dai propri compagni di squadra. Di poi, mentre si allontanava dal terreno di giuoco, pronunciava frasi offensive e minacciose nei confronti del medesimo D.G.”. La reclamante nell’impugnare il provvedimento sopraindicato non contesta il capo d’incolpazione, ma lamenta uno scambio di persona tra il n. 14, numero di maglia riferibile al calciatore Piazzini Lorenzo, ed il n. 16, indossato da altro calciatore, tal Bartolini Samuele. Evidenzia la reclamante che l’errore si è verificato perché l’arbitro si è avvalso, per identificare il giocatore resosi responsabile della condotta oggetto del capo d’incolpazione, della dichiarazione riportata da un giocatore della stessa compagine, sig. Iantorno Vincenzo, il quale, nella concitazione del momento, si è confuso indicando il numero 14 - appartenente al Piazzini Lorenzo - anziché il n. 16 - del Bartolini Samuele. La società chiede, pertanto, l’annullamento della squalifica inflitta al giocatore Piazzino, in quanto estraneo ai fatti contestati, dichiarandosi disponibile per un eventuale contraddittorio. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria e ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. In via preliminare, occorre prendere in esame la richiesta di contraddittorio formulata dalla reclamante. Sul punto, si rileva che le Carte Federali non consentono l’espletamento di alcun contraddittorio tra i soggetti tesserati e i direttori di gara. Peraltro, la richiesta della reclamante appare formulata in modo del tutto generico, per cui non è dato sapere se l’istanza per l’instaurazione di un contraddittorio sia rivolta all’Organo Giudicante, ovvero al Direttore di Gara. Pertanto, per questi motivi l’istanza viene respinta. Nel merito. Il reclamo proposto non merita accoglimento. Gli elementi probatori risultati dall’istruttoria processuale sono inequivoci e unidirezionali, nel senso di escludere l’ipotesi di uno scambio di persona. Il D.g. in sede di supplemento di rapporto, reso su richiesta della Commissione, ha confermato di aver conferito, in quanto impossibilitato, con il capitano della squadra Firenze Ovest – Iantorno Vincenzo – per identificare il giocatore autore della condotta gravemente intimidatoria, offensiva e minacciosa. Il capitano, nell’immediatezza del fatto, gli ha indicato nel n. 16 il compagno espulso, per poi, dieci secondi dopo, rettificare la propria dichiarazione fornendo il numero 14. L’esame della suddetta circostanza sembrerebbe di per sé escludere l’ipotesi di uno scambio di persona. Infatti, il breve lasso di tempo intercorso (circa dieci secondi) tra la prima dichiarazione e la successiva rettifica da parte del capitano appare come elemento sintomatico della correttezza e della buona fede del sig. Iantorno nell’indicare con esattezza all’arbitro, nell’immediatezza del fatto, il numero (14 e non 16) del giocatore espulso dal campo. Infatti, operando una valutazione della suddetta circostanza in relazione ad un parametro, dapprima, oggettivo (la funzione stessa della dichiarazione di rettifica) e, poi, soggettivo (la presumibile volontà del giocatore nel dichiarare ciò), ne deriva che la rettifica effettuata dal capitano della squadra Firenze Ovest non possa che essere frutto della spontaneità del giocatore stesso, il quale, evidentemente, accortosi di aver indicato all’arbitro erroneamente il numero 16, appartenuto al calciatore Bartolini Samuele, si è subito scusato indicando il numero 14. La suddetta tesi trova poi riscontro dall’esame delle successive dichiarazioni rese dal D.G., laddove afferma di aver personalmente verificato, mediante i tesserini, i numeri di maglia con le identità dei giocatori in questione, individuando con assoluta certezza nel calciatore Piazzini Lorenzo il soggetto autore della condotta illecita. P.Q.M. la C.D.T. Respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Firenze Ovest, confermando la sanzione di 6 gg. inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Piazzini. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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