COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 100 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Zenith Audax, avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Viti Stefano ( C.U. n. 39 del 26/01/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
100 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Zenith Audax, avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Viti
Stefano ( C.U. n. 39 del 26/01/2012).
Con rituale e tempestivo gravame l'Associazione Sportiva Dilettantistica Zenith Audax adiva questa
C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento
tenuto dal calciatore Viti nel corso dell’incontro casalingo, disputato in data 22/01/2012, contro la
Società Poggio a Caiano.
Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Per condotta violenta verso un calciatore
avversario, al quale provocava un evidente ematoma sulla schiena”
L’impugnante contesta la sussistenza dell’atteggiamento violento avendo il giocatore solo scambiato
alcuni colpi con l'avversario e comunque, pur non volendo negare una qualche responsabilità del
Viti, eccepisce che il contatto sarebbe stato assolutamente leggero considerate le limitatissime
conseguenze che non avrebbero impedito al calciatore di continuare la gara.
Quanto alla sussistenza della lesione nel reclamo si legge: “Probabilmente, più che di ematoma (che
sussiste quando vi è raccolta di sangue fuoriuscito dal sistema circolatorio e localizzato in un tessuto
o in una cavità dell'organismo), nel caso di specie, visto anche le condizioni climatiche ed il freddo,
si è trattato di un più modesto arrossamento della parte colpita”.
Chiede pertanto che la sanzione, anche con riferimento alla condotta esemplare tenuta dal proprio
calciatore negli anni, venga adeguatamente ridotta.
A parere di questa Commissione il reclamo non risulta fondato.
Non esiste alcun dubbio sul fatto che effettivamente il giocatore abbia volontariamente colpito
l'avversario con una pedata poiché il dato emerge dal rapporto di gara dove si legge: “a gioco fermo,
in attesa della ripresa di gioco, colpiva un calciatore a terra con un calcio di forte intensità alla
schiena. Il calciatore colpito è rimasto a terra e presentava un ematoma evidente ed è stato
trasportato ai bordi del campo dal massaggiatore...”.
Anche il supplemento arbitrale, espressamente richiesto e presente nel fascicolo, conferma il dato e,
rispondendo alle censure mosse nel reclamo, specifica: “Ho ritenuto opportuno descrivere che
trattavasi di ematoma in quanto, oltre al tipico arrossamento cutaneo, la zona del trauma presentava
un evidente edema (gonfiore) ben visibile da subito ad occhio nudo, fatto che, confermo non ha
impedito, come già descritto nel referto di gara, al calciatore della società Poggio a Caiano, di
riprendere regolarmente il gioco dopo circa 3 minuti”.
Risulta dunque innegabile, dopo le dotte dissertazioni in ambito clinico-sanitario, che il contatto
abbia cagionato all'avversario conseguenze che integrano gli elementi della fattispecie del “gesto
violento”.
Infatti la condotta integra quanto contenuto nell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato
“Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che prevede al comma 4 lettera b): “Ai
calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara,
è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la
squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di
calciatori o altre persone presenti.” ovvero alla lettera c) “per cinque giornate o a tempo determinato
in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”.
Orbene il D.G., nel supplemento, stabilisce che il calcio, dato volontariamente, sarebbe stato sferrato
“a gioco fermo” e con l'avversario a terra, provocando le conseguenze sopra riportate; tale
descrizione smentisce categoricamente le difese proposte attestando sia l'assoluta illiceità della
condotta, dolosamente effettuata al di fuori delle regole del giuoco, sia le innegabili conseguenze da
sempre, per giurisprudenza consolidata, connesse all'ipotesi aggravata di cui alla citata lettera c)
dell'art. 19 C.G.S..
Non risponde infatti al vero che qualsiasi lesione impedisca al calciatore di continuare a giocare.
La sanzione applicata quindi dal G.S.T. al giocatore Viti risulta, per i motivi sopra esposti, corretta e
contenuta nei minimi limiti edittali.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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