COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 90 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla Polisportiva Real Cerretese A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per nove mesi al calciatore Rimi Lorenzo, (C.U. n. 22 /2012)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
90 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla Polisportiva Real Cerretese A.S.D.
avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per nove mesi al calciatore
Rimi Lorenzo, (C.U. n. 22 /2012)
Con il reclamo di cui in epigrafe la Società Pol.va Cerretese contesta la decisione del G.S. di Firenze
affermando, in riferimento ai capi di incolpazione indicati sul provvedimento disciplinare, che:
- il calciatore Lorenzo Rimi – espulso per fallo da ultimo uomo – ha tentato di far recedere il D.G.
dalla propria decisione e per raggiungere lo scopo tentava di “accompagnare” l’arbitro sul luogo
in cui è avvenuto il fatto;
- riferendosi all’episodio della spinta sostiene che ciò non possa essere addebitato al Rimi, stante
il fatto che, essendo il D.G. attorniato da numerosi calciatori delle due squadre, intenti a
protestare per motivi diametralmente opposti, il calciatore “….è stato impossibilitato a toccare il
D.G., toccato probabilmente da molti ma non dal calciatore in oggetto….”
- con riferimento alle offese afferma che, qualora esse siano state effettivamente proferite, “..sono
state pronunciate sommessamente a tal punto che i membri di entrambe le panchine non sono
riusciti ad udirle…”
- precisa che il calciatore, aspramente rimproverato dal Dirigente accompagnatore il quale ha
peraltro giurato che il ragazzo non ha offeso l’arbitro, è stato affidato al padre e si sia allontanato
dall’impianto sportivo.
Conclude per una riduzione della sanzione.
Nel corso della richiesta audizione durante la quale è stata data lettura del supplemento di rapporto
reso dal D.G., il rappresentante della Società ha confermato quanto indicato sul reclamo insistendo
per una riduzione della sanzione.
In sede di decisione la Commissione osserva.
Nessuna della argomentazioni svolte dalla reclamante riesce ad instillare un benché minimo dubbio
su quanto riportato sul rapporto di gara, del quale, ancora una volta, si deve rilevare il valore di
prova assoluta che il C.G.S. gli assegna.
Le tesi difensive, inoltre, si prestano ad un esame critico che conducono a ritenerle assolutamente
speciose ed infondate.
Infatti, tralasciando la questione relativa al bloccaggio del polso ed alla spinta, chiaramente esposti
dal D.G. nei suoi atti ufficiali, quindi inoppugnabili, si rileva che è del tutto insignificante affermare
che le offese, se pronunciate, siano state talmente sommesse da non essere udite dalla panchina,
essendo sufficiente, ai fini disciplinari, che le abbia ascoltate e riportate l’arbitro.
Così come riferirsi al giuramento del Dirigente per smentire l’arbitro è elemento privo di qualsiasi
valore perché costituente, al più, prova testimoniale esclusa dalla normativa in questo tipo di
procedimento disciplinare.
La C.D. non può inoltre non rilevare come il reclamo si contraddica allorché dapprima riporta che “
…il Rimi è stato invitato da compagni e Dirigenti ad abbandonare il terreno di gioco…”per affermare,
poche righe sotto, che “…il calciatore è stato letteralmente allontanato da compagni e dirigenti dal
campo”.
La decisione del G.S. è quindi del tutto fondata e da confermare in punto di diritto.
Tuttavia la C.D. esaminando il provvedimento sotto il profilo dell’entità della sanzione alla luce dei
propri precedenti in materia, ritiene che il reclamo possa trovare accoglimento secondo la seguente
analisi:
- il gesto compiuto nel bloccare il braccio del D.G., che ha procurato un “leggero fastidio” rientra
tra gli atti gravemente irrispettosi;
- la spinta inferta al D.G., del tutto priva di conseguenze, ha trovato nei precedenti di questo
Collegio idonea sanzione in tre – quattro mesi di squalifica, a seconda delle modalità con le quali
essa viene messa in atto;
- le offese, nel caso di specie, possono essere considerate come proferite in un unico contesto,
ancorché prolungato.
P.Q.M.
la C.D. accoglie il reclamo sanzionando l’insieme dei comportamenti tenuti dal calciatore Rimi
Lorenzo con la squalifica per mesi sei.
Dispone la restituzione della tassa.
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