COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 94 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dall’U.S.D. Pietrasanta Marina avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato alla società l’ammenda di € 160,00. C.U. N° 37 del 19.01.2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.45 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 94 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dall’U.S.D. Pietrasanta Marina avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato alla società l’ammenda di € 160,00. C.U. N° 37 del 19.01.2012. Il G.S. comminava la sanzione dell’ammenda di € 160,00 all’USD Pietrasanta Marina “per danneggiamenti all’impianto della società avversaria”. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società, la quale evidenzia come nessun danneggiamento vi sia stato, ma solamente esultanza, rumore e grida; il tutto, sostiene la reclamente, magari anche sopra le righe e oltre “i limiti del contegno sportivo”, ma “di sicuro non in termini di danneggiamento delle strutture”. Nel richiedere l’audizione personale, conclude con la richiesta di annullamento della sanzione o, in ipotesi, di una sua riduzione. All’odierna udienza, dopo un rinvio causato dalle avverse condizioni meteorologiche, il rappresentante della società insiste nelle motivazioni del reclamo. Il puntuale, preciso e circostanziato supplemento di rapporto fornito dal Direttore di Gara ai fini istruttori, ha rappresentato a questa Commissione un quadro della situazione che il Primo Giudice non poteva avere. L’unica circostanza certa e non contestata è stata la confusione e le esultanze eccessivamente rumorose dei giocatori della squadra Pietrasanta Marina. Tutto il resto, in effetti e in base agli atti, non trova oggettiva conferma di alcun tipo; lo stesso D.G., fra le altre cose, specifica in maniera inequivocabile come le uniche conseguenze certe e visibili sugli oggetti possano essere state talune tacchettate sulla porta dello spogliatoio (che hanno lasciato terriccio fresco), precisando altresì che su tale porta, di tacchettate, ve ne fossero molte altre pregresse (e quindi senz’altro non imputabili alla società incolpata). Sulle panchine, l’arbitro afferma di non aver riscontrato alcuna listella rotta, e sull’instabilità di una struttura di metallo ha fatto presente che non vi era alcun elemento per poter imputare tale instabilità ad atti dei tesserati del Pietrasanta Marina. In altri termini, quanto sopra non consente di poter sostenere con ragionevole certezza che il comportamento scomposto dei calciatori della reclamante abbia comportato danni agli spogliatoi. L’esistenza di alcune tacchettate, in termini di danni, appare irrilevante essendo starta acclarata la loro marginalità rispetto a quelle già esistenti, anche su altre porte della struttura. Ad abundantiam, fermo restando che quanto sopra sia più che sufficiente per la decisione, la mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo da parte della società che si asserisce danneggiata, conforta e converge nella stessa direzione della decisione che si assume in questa sede. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e dispone la restituzione della tassa.
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