COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul • Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO (N. 3404/16 pf 11 12 SS/fc del 25/11/2011) MARINO PIETRO – Presidente Asd F.C. Satriano – SOCIETA’ ASD F.C. SATRIANO
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
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Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO (N. 3404/16 pf 11 12 SS/fc del 25/11/2011) MARINO PIETRO - Presidente Asd F.C. Satriano - SOCIETA’ ASD F.C. SATRIANO
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Gerardo Bellettieri - Componenti - nella seduta del 18/02/2012 ha deliberato quanto segue:
PREMESSO
Che il Vice Procuratore Federale con nota del 25 Novembre 2011, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA:
• MARINO PIETRO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA 1 N.O.I.F. nonché della violazione di cui all’art 1 comma 1 CGS per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in riferimento all’art. 61 N.O.I.F.;
• ASD F.C. SATRIANO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Presidente e al proprio Tecnico ai sensi dell’art 4 comma 1 e 2 C.G.S.;
In merito al Presidente Marino Pietro per avere consentito e comunque non impedito, al Sig. ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA nella Stagione 2010-2011 di svolgere attività di allenatore a favore della ASD F.C. SATRIANO con formale inserimento, per tale funzione, in sei distinte ufficiali degli incontri dal 02/09/2010 al 30/10/2010 della prima squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria organizzato dal C.R. Molise, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa Società, perfezionamento avvenuto solamente il 03/11/2011;
ed ancora
PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.:
In merito all’ASD F.C. Satriano per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in riferimento all’art. 61 N.O.I.F., per avere sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, le distinte ufficiali degli incontri disputati nel Campionato di Prima Categoria organizzato dal C.R. Molise dalla ASD F.C. SATRIANO del 25/09/2010 - 02/10/2010 - 09/10/2010 - 17/10/2010 e 23/10/2010 in cui dichiarava che i nominativi ivi indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano all’incontro sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado che il Tecnico Sig. ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA non ne avesse titolo, come meglio rappresentato in narrativa;
ASD F.C. SATRIANO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRIVIBILI AL PRESIDENTE E AL PROPRIO TECNICO AI SENSI DELL’ART. 04 COMMI 1 E 2 C.G.S.;
Che la ridetta C.D.T. nella seduta del 28 Gennaio 2012 verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per:
MARINO PIETRO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD F.C. SATRIANO inibizione per mesi tre (3);
ASD F.C. SATRIANO ammenda di € 400,00;
e di MARINO PIETRO nella sua qualità di PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD F.C. SATRIANO il quale, una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere del rito abbreviato del patteggiamento dalla vigente normativa previsto, sollecitava la reiezione deferimento a carico suo e del Sodalizio da lui rappresentato e il rigetto delle richieste dalla Procura Federale formalizzate;
Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA;
Verificata la propria competenza;
Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di MARINO PIETRO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD F.C. SATRIANO e ASD F.C. SATRIANO per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti;
Osservato preliminarmente come dalla lettura dell’atto di deferimento emergano errori, ove per due volte viene indicato il C.R. Molise quale organizzatore del Campionato di Prima Categoria al quale risultava iscritto ASD F.C. SATRIANO;
Considerato come detti errori siano per vero da qualificarsi solo in parte ascrivibili a refusi di stampa in difetto di doverosa collazione del documento presentato all’esame di questa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA e che in ogni caso gli stessi possono dirsi superabili una volta procedutosi all’esame sinottico del testo;
Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano solo in minima parte fondati e provati;
Analizzata la documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione, che trae peraltro origine da fattispecie di natura diversa comunque oggetto di altro procedimento, e quella dai deferiti in costanza di audizione prodotta ed accertato di conseguenza come i comportamenti da MARINO PIETRO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD F.C. SATRIANO e dalla ASD F.C. SATRIANO tenuti possano integrare le contestate violazioni soltanto a titolo di culpa in vigilando, per non aver il primo seguito l’intero iter amministrativo afferente la pratica di tesseramento dell’allenatore della prima squadra della ASD F.C. SATRIANO partecipante al Campionato di Prima Categoria organizzato dal C.R. Basilicata e non già Molise, Sig. ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA;
Constatato più nel dettaglio come il sopra nominato Dirigente avesse sin dal 23 Settembre 2010 e così in epoca certamente antecedente l’inizio del campionato di appartenenza, dato corso al deposito presso la Segreteria del competente Organo Federale del C.R. Basilicata del “Contratto tra Società Dilettanti ed Allenatori Dilettanti Stagione 2010/2011” tra le parti stipulato e dalle medesime sottoscritto con contestuale richiesta di emissione di “Tessera di Tecnico”;
Osservato, nondimeno, come in forza del carteggio da questa C.D.T. acquisita sia emerso che la L.N.D. C.R. Basilicata aveva provveduto ad inoltrare la richiesta di “Invio Emissione Tessere di Tecnico Comitato Regionale Basilicata” al competente Settore Tecnico F.I.G.C. solo il successivo giorno 30 Settembre 2010 non senza aver rassicurato gli istanti e tra questi quindi anche MARINO PIETRO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD F.C. SATRIANO circa la possibilità, secondo prassi consolidata, di indicare nelle distinte ufficiali di gara i nominativi degli allenatori previamente contrattualizzati;
Considerato alla luce di tanto come la condotta dei deferiti, i quali non avevano alcun potere realmente operativo nello svolgimento dell’iter burocratico chiaramente demandato ad altre Funzioni, possa qualificarsi tutt’al più inficiata da superficialità per non essersi gli stessi assicurati del buon esito della richiesta tempestivamente inoltrata e non aver richiesto e ottenuto tempestivo riscontro alla domanda di tesseramento;
Ritenuto per l’effetto come la denunciata violazione delle norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. si qualifichi meritevole di sanzioni certamente mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate;
P.Q.M.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 28 Gennaio 2012 formulate, così provvede ed irroga a:
• MARINO PIETRO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD F.C. SATRIANO ammonizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 comma 1 lettera a) C.G.S.;
• ASD F.C. SATRIANO ammonizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 comma 1 lettera a) C.G.S..
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S., comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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