COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 24.02/2012 Delibera della Commissioen Disciplinare Prot. n. 50 – Procura Federale – Deferimento dei signori Tobia Lorenzani e Mirco Vassallo, calciatori rispettivamente tesserati per l’ASD Castelletto Solferino 67 e ACD Rapallo Ruentes 1914 e dei signori Maurizio Oggiano e Adolfo Di Stefano, dirigenti rispettivamente tesserati per l’ASD Castelletto Solferino 67 e ACD Rapallo Ruentes 1914 per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. – Deferimento delle due società per responsabilità oggettiva ex art. 4 c. 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 24.02/2012 Delibera della Commissioen Disciplinare Prot. n. 50 - Procura Federale - Deferimento dei signori Tobia Lorenzani e Mirco Vassallo, calciatori rispettivamente tesserati per l'ASD Castelletto Solferino 67 e ACD Rapallo Ruentes 1914 e dei signori Maurizio Oggiano e Adolfo Di Stefano, dirigenti rispettivamente tesserati per l'ASD Castelletto Solferino 67 e ACD Rapallo Ruentes 1914 per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. - Deferimento delle due società per responsabilità oggettiva ex art. 4 c. 2 C.G.S. A seguito di segnalazione del Comitato Regionale Liguria, la Procura Federale accertava l’utilizzo, in posizione irregolare, nella gara del Campionato di Promozione Castelletto Solferino - Rapallo Ruentes dell'11.9.2011, dei calciatori Tobia Lorenzani (Castelletto Solferino) e Mirco Vassallo (Rapallo Ruentes). Entrambi non avevano scontato un turno di squalifica inflittagli nell’ultima giornata del campionato precedente. Dal che il deferimento, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., dei due calciatori e dei due dirigenti Maurizio Oggiano (Castelletto Solferino) e Adolfo Di Stefano (Rapallo Ruentes) sottoscrittori della lista della partita in cui dichiaravano la regolarità della posizione dei calciatori in essa riportati. Le due società sono state deferite per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nelle violazioni ascritte ai rispettivi tesserati. All’odierna riunione sono presenti i calciatori Tobia Lorenzani e Mirco Vassallo, i dirigenti Maurizio Oggiano e Adolfo Di Stefano e i rappresentanti di entrambe le società. L’avvocato Paolo Scovazzi assiste l’ASD Castelletto Solferino. E’ intervenuto l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, che ha chiesto vedersi affermata la colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: Tobia Lorenzani, calciatore tesserato ASD Castelletto Solferino 67: squalifica per anni due; Mirco Vassallo, calciatore tesserato ACD Rapallo Ruentes 1914 squalifica per anni due; urizio Oggiano, dirigente ASD Castelletto Solferino 67: inibizione temporanea per anni due; Adolfo Di Stefano, dirigente ACD Rapallo Ruentes 1914: inibizione temporanea per anni due; D Castelletto Solferino 67 e ACD Rapallo Ruentes 1914: ammenda di € 900 ciascuna oltre alla penalizzazione di un punto nella classifica del campionato della corrente stagione sportiva. Le parti deferite, nei loro interventi, chiedono di essere sanzionate in maniera equa perché le richieste della Procura Federale appaiono spropositate sul fatto illecito. Presa visione degli allegati all’atto di deferimento, la Commissione Disciplinare non può che rilevare “per tabulas” quanto contestato ai deferiti. In punto di sanzioni quelle formulate dalla Procura Federale appaiono al di fuori d’ogni parametro per fatti che non racchiudono elementi di dolo ed anche immotivatamente contrastanti con le richieste formulate in passato dall’organo requirente per casi similari. Per questi motivi, infligge le seguenti sanzioni: Tobia Lorenzani, calciatore tesserato ASD Castelletto Solferino 67: squalifica per mesi due; Mirco Vassallo, calciatore tesserato ACD Rapallo Ruentes 1914 squalifica per mesi due; Maurizio Oggiano, dirigente ASD Castelletto Solferino 67: inibizione temporanea per mesi quattro; Adolfo Di Stefano, dirigente ACD Rapallo Ruentes 1914: inibizione temporanea per mesi quattro; ASD Castelletto Solferino 67 e ACD Rapallo Ruentes 1914: ammenda di € 500 ciascuna oltre alla penalizzazione di un punto nella classifica del campionato della corrente stagione sportiva (art. 10 comma 6 CGS).
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