COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI RECINTI MATTEO E DELLA F.C.D. REAL CAMERANESE

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI RECINTI MATTEO E DELLA F.C.D. REAL CAMERANESE ORDINANZA “Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 15 dicembre 2011, mediante il quale veniva richiesto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - Recinti Matteo, all’epoca dei fatti calciatore della F.C.D. Real Cameranese, della violazione dell’art. 15 del Codice di giustizia sportiva per essere venuto meno all’osservanza del vincolo di giustizia sportiva di cui all’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto Federale della F.I.G.C.; - la F.C.D. Real Cameranese, della violazione di cui agli artt. 4, comma 2, e 15 del Cgs, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio tesserato Recinti Matteo; - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinate:  Recinti Matteo: pena base squalifica per mesi sei ed ammenda di € 500,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi quattro ed € 375,00;  F.C.D. Real Cameranese: pena base ammenda di € 500,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 375,00; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  RECINTI MATTEO: squalifica per mesi quattro ed ammenda di € 375,00;  F.C.D. REAL CAMERANESE: ammenda di € 375,00. Dopo la lettura in udienza della presente ordinanza, dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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