COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 116/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ASD Sporting Arenella Sig. Volpes Laura (Presidente)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 116/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD Sporting Arenella
Sig. Volpes Laura (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8257/1304pf10-11/SP/pp del 16/10/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l’ irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della Società, oltre l’effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve personalmente soggiacere alle sanzione previste dal CGS.
Segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 commi 1 e 6 e 19 comma lett.a), la sanzione dell’ammonizione, dovendosi applicare le attenuanti del caso tenuto conto che trattasi di inadempimenti di natura parziale e nel contempo considerare il particolare e minimo contesto nel quale la irregolarità si è verificata.
P. Q. M.
Si dispone l'applicazione:
- Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società e dell’ammonizione a carico del Presidente Volpes Laura
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.330 del 21.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 116/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ASD Sporting Arenella Sig. Volpes Laura (Presidente)"