COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 18 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Conti Thomas, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Navacchio Zambra, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; – della Società A.S.D.. Navacchio Zambra per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
18 / P – stagione Sportiva 2011/2012.
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Conti Thomas, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Navacchio Zambra, al
quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;
- della Società A.S.D.. Navacchio Zambra per la conseguente responsabilità prevista
dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..
Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport deliberando, in data 4 giugno 2009, sul lodo arbitrale
promosso dal Sig. Carlo Conti, per conto del figlio Thomas minore all’epoca dei fatti, nel confermare
la delibera assunta da questo Collegio con C.U. n. 37 del 15.01.2009, ha condannato la parte
ricorrente al pagamento delle spese di lite oltre al rimborso delle spese vive sostenute.
Con nota in data 20 aprile 2010 la Segreteria Generale della F.I.G.C., richiedeva la corresponsione
del dovuto, stante il mancato adempimento spontaneo da parte dell’obbligato.
C.U. N. 44 del 16/2/2012 – pag. 1624
La nota di sollecito precisava che, in caso di ulteriore inadempienza, gli atti sarebbero stati trasmessi
alla Procura Federale per i conseguenti provvedimenti, cosa che avveniva, perdurando l’inattività
della parte, in data 28 marzo 2011.
L’Ufficio inquirente, constatata la persistenza del comportamento omissivo da parte del calciatore
(nel frattempo divenuto maggiorenne) in ordine agli obblighi conseguenti al ricorso all’istituto
dell’arbitrato, considerato che la F.I.G.C. avrebbe provveduto al recupero del credito nelle
competenti sedi, ha disposto il deferimento del calciatore innanzi questa C.D.T.T. per la violazione
dei principi di cui all’art. 1 del C.G.S..
Effettuate le rituali notifiche è qui presente la Società A.S.D. Navacchio Zambra in persona del
Presidente, Sig. Varetto Bendinelli, mentre è assente il calciatore Thomas Conti.
La Procura Federale è presente nella persona del Sostituto, Avvocato Mario Taddeucci Sassolini,
Delegato Regionale.
Prima dell’inizio del dibattimento il Presidente della Società deferita dichiara di aver raggiunto con la
Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., che sottopongono alla attenzione del
Collegio.
Infliggere alla Società ASD Navacchio Zambra, in conseguenza della responsabilità contestatale,
l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base determinata in € 300,00 (trecento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la
qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata,
accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza ordina l’applicazione nei confronti della Società ASD Navacchio Zambra della
sanzione di € 200,00 (duecento)
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente a detto Ente, proseguendolo nei confronti del calciatore.
L’Avvocato Taddeucci Sassolini conferma l’avvenuta violazione della norma da parte del calciatore,
dimostrata “per tabulas” dalla documentazione in atti.
Chiede che venga applicata nei confronti del calciatore Conti Thomas la squalifica per mesi 1.(uno).
La Commissione passa a decisione.
Il deferimento è fondato, quindi da accogliere, come evidenzia la sentenza del T.N.A.S. e le
successive reiterate richieste della F.I.G.C., rimaste prive di qualsiasi risposta.
Il mancato adempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza del Tribunale dell’Arbitrato costituisce
per un tesserato indubbia violazione delle norme di comportamento previste dall’art. 1 del C.G.S. e
quindi da sanzionare.
La Commissione, constatata la fondatezza dell’atto di deferimento, ritiene di accogliere la richiesta di
applicazione della sanzione proposta dalla Procura Federale perché perfettamente adeguata a
quanto contestato.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana in accoglimento del deferimento infligge la seguente sanzione:
- al calciatore Conti Thomas, la squalifica per mesi 1 (uno), precisando che ove egli non risulti
tesserato alla data odierna.(art. 19, c. 1, del C.G.S.) la squalifica avrà efficacia dalla data del
nuovo tesseramento.
In applicazione dell’art. 23 del C.G.S. commina alla Società A.S.D. Navacchio Zambra, l’ammenda di€ 200,00 (duecento).
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