COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 20 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Garosi Andrea, calciatore tesserato per la Società San Gimignano Sport, S.COOP.S.D., in applicazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. a seguito dell’avvenuta violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale; – della Società sopraindicata per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.44 del 16.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 20 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Garosi Andrea, calciatore tesserato per la Società San Gimignano Sport, S.COOP.S.D., in applicazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. a seguito dell’avvenuta violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale; - della Società sopraindicata per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Con nota in data 11 agosto 2011 i Signori Bernardoni Maurizio e Cristina Nesi, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Mirco Bernardoni, chiedevano alla Procura Federale di accertare se, preliminarmente all’incardinazione innanzi il Tribunale di Siena di un giudizio civile per risarcimento danni, la parte attrice, i Signori Garosi Lorenzo e Burresi Maria Teresa nell’interesse del figlio minore Andrea, avesse chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione. Quanto sopra a seguito di un incidente verificatosi in occasione della gara, del Settore Giovanile e Scolastico, San Gimignano Sport Vs. A.S.D. Chiantigiana, disputata in data 13.12.2009. La Procura Federale, a conclusione dell’indagine eseguita, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. Ai fini della discussione le parti, con atto formale, sono state convocate per la data odierna e si sono così costituite: - per la Procura Federale, il Sostituto Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato regionale; - il calciatore Garosi Andrea, rappresentato dai genitori signori Garosi Loreno e Burresi Maria, i quali chiedono l’assistenza dell’Avvocato Nicola Giuliani del Foro di Siena. qui presente. Risulta pervenuta via fax, in data 16.01.2012, memoria difensiva, senza che essa contenga alcun mandato, con la quale il predetto legale, “intende sottoporre alla considerazione Commissione Territoriale Toscana la seguente nota difensiva.” Il documento viene messo a disposizione del rappresentante della Procura Federale il quale dichiara di esserne edotto. Aperto il dibattimento l’Avvocato Taddeucci Sassolini riafferma, per conto della Procura Federale, la fondatezza del deferimento, non risultando agli atti che sia stata richiesta l’autorizzazione a procedere in giudizio così come previsto dall’art. 30 dello Statuto Federale. Richiama una sentenza interpretativa, a suo tempo emessa dalla Corte di Giustizia Federale, costantemente recepita dagli Organi della Giustizia Sportiva, in base alla quale l’obbligo della preventiva autorizzazione sussiste sempre ad eccezione del caso in cui l’A.G.O. agisca di impulso proprio, come avviene nei procedimenti d’ufficio. L’essenza della norma risiede nell’evitare ogni conflittualità tra l’ordinamento statuale e quello sportivo rilevando che le norme di quest’ultimo vengono accettate nel momento in cui viene effettuata la richiesta di tesseramento. Rendendosi, peraltro, conto della peculiarità della questione, conclude chiedendo che vengano applicate le sanzioni nel minimo edittale previsto dall’art. 15 del C.G.S e quindi: - al calciatore Garosi Andrea la squalifica per sei mesi; - alla Società di appartenenza del calciatore la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi, nella presente stagione sportiva, nel medesimo campionato in cui il calciatore militava all’epoca dei fatti. Sempre in applicazione del richiamato articolo 15, infliggersi alla Società l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). L’Avvocato Giuliani, intervenendo per il proprio assistito, richiama tutte le richieste di documentazione rivolte a suo tempo ad Uffici Federali e, a conferma della memoria depositata, ne chiede il proscioglimento dato che l’atto di citazione è stato depositato in perfetta buona fede “…dopo aver inutilmente esperito tutti i tentativi di ottenere attraverso gli organi succitati il risarcimento del Suo buon diritto”. Manca pertanto, nel comportamento del tesserato, l’elemento psicologico del dolo che caratterizza ogni forma di reato. Rileva altresì che siffatto comportamento degli Organi Federali costringe la famiglia del ragazzo, non in particolari favorevoli condizioni economiche, ad affrontare notevoli spese, sia di carattere sanitario che legale. Ritiene che a fronte di tale condotta omissiva da parte degli Enti Federali, il proprio assistito sia stato legittimato ad agire per la tutela dei propri interessi riferendosi anche agli articoli 24 e 25 della Costituzione. Sempre in sede di legittimità, si richiama agli elementi che caratterizzano il reato penale rilevando che, nel caso in esame, l’azione è priva dell’elemento psicologico avendo agito il tesserato in perfetta buona fede, stante le numerose omissioni della F.I.G.C.. Insiste nel proscioglimento del calciatore. Chiuso il dibattimento la C.D.T.T. così decide. Le argomentazioni di ordine procedurale svolte dalla difesa appaiono del tutto prive di fondamento. L’esame delle istanze rivolte nell’interesse del Garosi ad Organismi Federali indica che esse sono state indirizzate ad Uffici non competenti contenendo, per di più, richiesta di accesso a dati ed elementi che non possono essere posti a conoscenza di chiunque li richieda, senza che sussista un valido presupposto previsto dalla normativa federale. Infatti, la corretta procedura, ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto Federale, fa sì che, rivolgendosi al Consiglio Federale e ottenuta la prescritta autorizzazione, il tesserato possa ottenere tutta la documentazione necessaria alla sua tutela giurisdizionale. Nessuna delle istanze citate dalla difesa risulta volta ad ottenere la richiesta autorizzazione e, a tal proposito il Collegio richiama il principio ripetuto in più occasioni che le Società ed i tesserati sono obbligati, per principio generale, a conoscere le norme che regolano l’attività federale, secondo il disposto dell’art. 2 del C.G.S., e ad uniformarsi ad esse. L’articolo 30 in esame, legittimato da una legge dello Stato (art. 1 della L. 280/2003) che riconosce piena autonomia in materia disciplinare all’ordinamento sportivo, non costituisce divieto ad adire il giudice ordinario ma, istaurare un giudizio civile o penale senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, comporta una contestazione disciplinare sanzionata nei modi e termini previsti dall’art. 15 del C.G.S. della F.I.G.C.. L’osservanza delle norme federali, nel loro complesso, viene, peraltro, spontaneamente e direttamente accettata con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento. Tutte le argomentazioni svolte in questa sede appaiono, di conseguenza, pretestuose, superflue e comunque inconferenti con l’interpretazione e la applicazione della norma violata. P.Q.M. la C.D.T.T. in accoglimento del deferimento infligge ai soggetti deferiti le sanzioni previste dall’articolo 15 del C.G.S., nella misura del minimo edittale: - al calciatore Garosi Andrea la squalifica per mesi sei; - alla Società San Gimignano Sport S.COOP. S.D. la penalizzazione di tre punti da scontarsi nel presente campionato, nonché l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)
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