COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori POZZO Marco e SCALABRINI Emiliano, rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore della società STRESA SPORTIVA, PALAMARA Pasquale e BAGAINI Angelo, rispettivamente Presidente e Segretario della società G.S. BORROMEO VERGANTE, le società STRESA SPORTIVA e BORROMEO VERGANTE per rispondere, le persone deferite delle seguenti violazioni: art. 1 co. 1 in relazione agli artt. 35 Reg. Settore Tecnico e 36 e 38 N.O.I.F., entrambe le Società per rispondere delle seguenti violazioni art. 4 co. 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori POZZO Marco e SCALABRINI Emiliano, rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore della società STRESA SPORTIVA, PALAMARA Pasquale e BAGAINI Angelo, rispettivamente Presidente e Segretario della società G.S. BORROMEO VERGANTE, le società STRESA SPORTIVA e BORROMEO VERGANTE per rispondere, le persone deferite delle seguenti violazioni: art. 1 co. 1 in relazione agli artt. 35 Reg. Settore Tecnico e 36 e 38 N.O.I.F., entrambe le Società per rispondere delle seguenti violazioni art. 4 co. 1 e 2 C.G.S. Con atto del 31.8.2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione le persone sopra indicate tutte per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare POZZO Marco, all’epoca dei fatti Presidente della S.S.D. STRESA SPORTIVA per aver acconsentito che il proprio allenatore fosse impiegato come tecnico anche da altra squadra, SCALABRINI Emiliano, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della medesima Società, per aver concordato che il proprio tecnico collaborasse con altra società, PALAMARA Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. BORROMEO VERGANTE per aver impegnato, nella stagione sportiva 20102011 quale allenatore in seconda, un soggetto non tesserato, formalmente impegnato quale allenatore per altra società; BAGAINI Angelo all’epoca dei fatti Segretario della Società medesima, per aver concordato che un allenatore formalmente tesserato per altra società, fosse impegnato nella conduzione tecnica della propria squadra. Le società STRESA SPORTIVA e BORROMEO VERGANTE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili ai propri rispettivi Presidente e Dirigenti. Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del 31.3.2011 a cura del Segretario dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio ove si evidenzia il comportamento antiregolamentare del sig. Rodrigo GAIARDELLI, il quale, nel corso della stagione sportiva 20102011, benché tesserato quale responsabile della prima squadra della STRESA SPORTIVA, partecipante al campionato Juniores, avrebbe svolto attività di allenatore della prima squadra della BORROMEO VERGANTE – già GOLINPAR – partecipante al campionato Giovanissimi fascia B. Attraverso accurate ed approfondite indagini veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti, veniva interrogato l’allenatore responsabile della condotta segnalata e venivano acquisite le dichiarazioni, con allegata documentazione fotografica, di due membri del Consiglio Direttivo del Gruppo A.I.A.C. di Novara ovverosia il sig. ROSSI Franco ed il sig. BERTINOTTI Michele, i quali si sono recati ad assistere alla gara BORROMEO VERGANTE – SETTIMO CALCIO del 6.2.2011 per verificare la situazione segnalata. Nella seduta del 17.11.2011, alla presenza dei deferiti e della Procura Federale, la difesa della STRESA SPORTIVA faceva rilevare la mancata acquisizione agli atti delle dichiarazioni del ROSSI ed il procedimento veniva rinviato al 17.2.2012 onde consentire la formazione completa del fascicolo. Nella seduta del 17.2.2012, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale, il sig. POZZO Marco, in proprio e quale Presidente della STRESA SPORTIVA, assistito dall’avv. Antonio Ferretti, i signori SCALABRINI Emiliano, anch’egli assistito dall’avv. Ferretti, e BAGAINI Angelo. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra la Procura Federale e la società STRESA SPORTIVA per l’applicazione a carico di quest’ultima della sanzione dell’ammenda per € 200. Veniva altresì acquisita memoria dell’avv. Ferretti nell’interesse dei propri assistiti. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi uno di inibizione a carico di POZZO e PALAMARA, mesi tre di inibizione a carico di SCALABRINI e BAGAINI, ed € 300 di ammenda a carico della società BORROMEO VERGANTE I deferiti presenti ribadivano l’inesistenza dei fatti, in particolare il BAGAINI asseriva che il sig. GAIARDELLI, in precedenza allenatore delle giovanili BORROMEO VERGANTE, si limitava ad assistere alle partite in funzione di osservatore per vagliare i giovani più promettenti da segnalare alla società di appartenenza che era priva di vivaio. Il POZZO ammetteva l’esistenza di un accordo verbale nei termini descritti dal dirigente del BORROMEO VERGANTE escludendo che il GAIARDELLI fosse autorizzato a svolgere l’attività di allenatore. MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto oggetto del presente procedimento è stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio. La documentazione fotografica, le precise dichiarazioni dei due ispettori A.I.A.C. e le frasi dei genitori dei ragazzi in campo attestano inequivocabilmente che il GAIARDELLI svolgeva per la BORROMEO VERGANTE il ruolo di allenatore all’interno del recinto di gioco. Le dichiarazioni rese dallo stesso tecnico danno atto dell’esistenza di un accordo tra le società in tal senso e dimostrano come l’esercizio da parte del GAIARDELLI della conduzione tecnica della squadra “giovanissimi”della BORROMEO VERGANTE fosse, se non autorizzata, quanto meno tollerata. Il che si pone in netto contrasto con le norme di regolamento in epigrafe indicate e, più in generale, coi doveri di lealtà probità e correttezza gravanti su tutti i tesserati F.I.G.C.. Quanto all’attribuzione di responsabilità, va dichiarato esente lo SCALABRINI il cui nome compare, quale ispiratore dell’accordo, in un articolo di stampa in cui si descrive il rapporto di collaborazione tra le due Società, ma nessun elemento di riscontro a tale affermazione è emerso nel corso delle indagini. Viceversa è pacifica la responsabilità degli altri deferiti: il PALAMARA per aver acconsentito che il tecnico tesserato per altra società allenasse la propria squadra, il BAGAINI viene coinvolto direttamente dal GAIARDELLI, il quale da parte della STRESA SPORTIVA fa riferimento ai vertici della società e pertanto la condotta va integralmente addebitata al Presidente POZZO. L’entità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono congrue alla gravità dei fatti accertati. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - Visto l’accordo intercorso tra le parti applica alla società STRESA SPORTIVA la sanzione dell’ammenda per € 200,00 - dichiara il sig. SCALABRINI Emiliano esente da responsabilità in relazione al fatto in addebito - dichiara i signori PALAMARA Pasquale, BAGAINI Angelo e la società BORROMEO VERGANTE responsabili degli illeciti rispettivamente ascritti e per l’effetto infligge al sig. PALAMARA Pasquale la sanzione dell’inibizione per mesi uno, al BAGAINI Angelo la sanzione dell’inibizione per mesi tre ed alla società BORROMEO VERGANTE la sanzione dell’ammenda per € 300,00 (trecento0) - dichiara il sig. POZZO Marco responsabile della condotta ascritta in motivazione e, per l’effetto, infligge al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi tre.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it