COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti del Sig. GENTILE Giuseppe, Presidente della Società A.C.D. CASTELLETTESE, e della Società A.C.D. CASTELLETTESE per rispondere, rispettivamente, il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, 39 e 40 comma 2 NOIF e 10 comma 2 CGS, e la Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 23.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti del Sig. GENTILE Giuseppe, Presidente della Società A.C.D. CASTELLETTESE, e della Società A.C.D. CASTELLETTESE per rispondere, rispettivamente, il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, 39 e 40 comma 2 NOIF e 10 comma 2 CGS, e la Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS. Con atto del 21.06.2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione: - il Sig. GENTILE Giuseppe della violazione di cui agli artt.1 comma 1 CGS, 39 e 40 comma 2 NOIF e 10 comma 2 CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Matteo Casellino senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento de quo; - la Società A.C.D. CASTELLETTESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le condotte ascritte al suo presidente ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1 comma 5 CGS. Nella seduta del 21.10.2011 innanzi a questa Commissione, compariva il Sig. GENTILE Giuseppe, rappresentato dall’avvocato Ferrario, ma stante l’assenza ingiustificata della Procura Federale, si rinviava all’udienza del 16.12.2011. Nei giorni precedenti all’udienza, i deferiti facevano pervenire alla Commissione ed alla Procura Federale una memoria difensiva contenente una proposta di applicazione della pena ex art. 23 CGS, alla quale la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Pronzato, prestava informalmente il proprio consenso. Tale soluzione, tuttavia, richiedeva la presenza di entrambi i deferiti alla successiva seduta innanzi alla Commissione Disciplinare, al fine di esprimere formalmente il proprio consenso all’applicazione della pena nei termini indicati dalla Procura Federale. Alla seduta del 16.12.2011, però, innanzi alla Commissione Disciplinare ed alla Procura Federale - regolarmente presente nella persona dell’avv. Pronzato - non compariva nessuno in rappresentanza dei soggetti deferiti, i quali il girono precedente avevano preso contatti con il suddetto rappresentante della Procura assicurando altresì la propria presenza alla seduta. In tale sede, pertanto, la Procura Federale formulava le proprie proposte ai sensi dell’art. 23 CGS, dando atto trattarsi di condizioni già concordate con i deferiti, in assenza dei quali, però, la Commissione rinviava ad un’ulteriore seduta al fine di consentire alle parti di esprimere formalmente e personalmente il proprio consenso. Neppure alla successiva seduta del 17.02.2012, tuttavia, i soggetti deferiti comparivano innanzi alla Commissione Disciplinare, non comunicando né giustificando la propria assenza e precludendo, così, la via del c.d. “patteggiamento sportivo” ex art. 23 CGS. La Commissione Disciplinare, pertanto, disponeva procedersi con rito ordinario e la Procura Federale chiedeva applicarsi la sanzione di mesi 3 di inibizione nei confronti del Sig. GENTILE Giuseppe e l’ammenda di € 500,00 nei confronti della Società A.C.D. CASTELLETTESE. Alla luce delle risultanze probatorie presenti in atti, dalle quali emerge senza possibilità di dubbio la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestategli, si ritiene fondata ed equa rispetto ai fatti in questione la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DICHIARA il Sig. GENTILE Giuseppe e la Società A.C.D. CASTELLETTESE responsabili delle violazioni ad essi ascritte APPLICA al Sig. GENTILE Giuseppe la sanzione dell’inibizione per mesi tre e alla Società A.C.D. CASTELLETTESE la sanzione dell’ammenda di euro 500,00.
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