COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 16.02.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/ 1/2012 SELCI NARDI – CERBARA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 16.02.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/ 1/2012 SELCI NARDI - CERBARA VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; RILEVATO: Che i motivi posti a fondamento del reclamo trovano puntuale riscontro negli atti ufficiali; Che, infatti, la Società SELCI NARDI non risulta aver schierato, per l'intero arco della partita, l'esatto numero di "sotto-quota" prescritto dalle norme federali; Che a tale violazione consegue la sanzione della perdita della gara; Che, pertanto, il reclamo va accolto; D E L I B E R A 1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara a carico della Società SELCI NARDI con il risultato di 0-3 (SELCI NARDI-CERBARA 0-3).
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