COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 16.02.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/ 1/2012 SELCI NARDI – CERBARA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 16.02.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 15/ 1/2012 SELCI NARDI - CERBARA
VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;
RILEVATO:
Che i motivi posti a fondamento del reclamo trovano puntuale
riscontro negli atti ufficiali;
Che, infatti, la Società SELCI NARDI non risulta aver schierato, per
l'intero arco della partita, l'esatto numero di "sotto-quota"
prescritto dalle norme federali;
Che a tale violazione consegue la sanzione della perdita della gara;
Che, pertanto, il reclamo va accolto;
D E L I B E R A
1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara a carico della
Società SELCI NARDI con il risultato di 0-3
(SELCI NARDI-CERBARA 0-3).