COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CERBARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISIUM – CERBARA DISPUTATA AD ASSISI IL 29.01.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO NELLA DATA 01.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: – L’AMMENDA DI €. 400,00 ALLA SOCIETA; – LA SQUALIFICA PER DUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI DANIO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CERBARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISIUM - CERBARA DISPUTATA AD ASSISI IL 29.01.2012 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO NELLA DATA 01.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: - L’AMMENDA DI €. 400,00 ALLA SOCIETA; - LA SQUALIFICA PER DUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI DANIO.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 23 febbraio 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione.
Era presente l’arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett.a) del C.G.S., relativamente alla sanzione inflitta al calciatore Rossi Danio.
Quanto al resto, il direttore di gara ha confermato a questa Commissione che alla rissa verificatasi al termine della partita hanno sostanzialmente partecipato dirigenti, calciatori e sostenitori di entrambe le società e di non essere in grado di poter riferire con esattezza chi abbia originato la rissa stessa.
Considerato peraltro che l’ingresso all’interno del terreno di gioco da parte di persone non autorizzate che hanno partecipato alla rissa rappresenta un fatto essenzialmente ascrivibile alla società ospitante, che nel caso in esame non ha evidentemente vigilato con diligenza gli accessi al campo, la Commissione ritiene che la sanzione dell’ammenda nei confronti della società Cerbara possa essere ridotta ad €. 300,00.
P.Q.M.
Delibera, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Cerbara, di ridurre l’ammenda ad €. 300,00 e di dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Rossi Danio ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett.a) del C.G.S.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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