F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 28 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL CALCIATORE OSARINEM EBAGUA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TORINO/ALBINOLEFFE DEL 6.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 del 10.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 28 Febbraio 2012
1) RICORSO DEL CALCIATORE OSARINEM EBAGUA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TORINO/ALBINOLEFFE DEL 6.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 del 10.1.2012)
In data 6.1.2012 si è disputata la partita Torino/Albinoleffe del Campionato di Serie B, terminata con il punteggio di 0 - 0. Dagli atti ufficiali di gara emerge la seguente dichiarazione dell’arbitro sull’espulsione del reclamante: “al 47’ del 2° tempo il n. 21 Sig. Ebagua Osarinem della società Torino, poiché dopo una mia valutazione tecnica mi diceva per due volte: ti devi vergognare”. Il Giudice Sportivo ha pertanto comminato al Sig. Ebagua Osarinem la sanzione sopra citata
a causa dell’espulsione, con la motivazione: “per avere, al 47’ del secondo tempo, rivolto all’arbitro locuzioni irriguardose” (Codice di Giustizia Sportiva: art. 19, comma 4, lett. a). Il signor Osarinem ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo la decisione sproporzionata rispetto alla condotta posta in essere, erroneamente valutata dal Giudice Sportivo, meritevole, alla luce dei precedenti analoghi e della consolidata giurisprudenza della C.G.F., di una riduzione di almeno un turno di squalifica. Nella motivazioni, oltre a tenere presente l’inadeguatezza della condotta del calciatore, viene comunque segnalata l’assenza di espressioni gravemente volgari e ingiuriose e la volontà del calciatore di porgere personalmente le proprie scuse al direttore di gara. La condotta del signor Osarinem, certamente censurabile, viene descritta come non codificabile quale comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro in quanto non diretta alla sfera del decoro e della dignità personale. La frase pronunciata dal calciatore è ritenuta, dalla difesa, come espressione di una personale valutazione della scelta tecnica dell’arbitro e non lesiva dell’onore del direttore di gara. Sono citati alcuni precedenti (reclamo dell’AS Roma per il calciatore Mexes – Com. Uff. n. 70/CGF dell’1.10.2010 e dell’Udinese per il calciatore Pasquale Giovanni – Com. Uff. n. 130/CGF del 19.11.2010), in cui il la decisione resa ha previsto la riduzione delle sanzioni irrogate, ritenendo la condotta dei calciatori censurabile ma non riconducibile all’offesa o all’ingiuria. Alla luce delle esposizioni fornite, viene richiesta dalla difesa una riduzione del provvedimento impugnato, mediante l’applicazione dell’ammenda in luogo del 2° turno di squalifica. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore delle parti reclamanti, ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di accogliere le richieste avanzate con il reclamo in esame, e pertanto di ridurre la squalifica irrogata al calciatore Osarimen Ebagua a 1 giornata di gara effettiva, con commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda pari a € 5.000,00, tenutosi conto dell’immediato atto di resipiscenza del reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Osarinem Ebagua, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a 1 giornata effettiva di gara e ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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