F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 28 Febbraio 2012 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ANDREA BOVO SEGUITO GARA PADOVA/SAMPDORIA DEL 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 28 Febbraio 2012
2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ANDREA BOVO SEGUITO GARA PADOVA/SAMPDORIA DEL 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Padova/Sampdoria, disputato in data 14.1.2012 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Andrea Bovo la squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver “al 29° del secondo tempo, rivolto ad un assistente un’espressione offensiva”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Calcio Padova S.p.A., la quale sostiene (i) che il calciatore Bovo non avrebbe rivolto l’espressione in questione all’assistente di gara, (ii) che non vi sarebbe prova certa che la predetta frase fosse effettivamente rivolta all’assistente medesimo e (iii) che la sanzione al giocatore stesso inflitta dovrebbe essere quantomeno ridotta ad 1 giornata, in quanto il comportamento sanzionato, lungi dall’essere definito quale aggressione verbale diretta, potrebbe soltanto atteggiarsi come “offesa non direttamente percepita o percepibile”. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.1.2012, nessuno è comparso per la società Calcio Padova S.p.A.. La Corte, esaminati gli atti e rilevato il carattere offensivo dell’espressione sanzionata, precisa che il referto dell’arbitro ha valore di piena prova, con la conseguenza che deve essere considerata certa la circostanza per cui la predetta espressione sarebbe stata rivolta dal signor Bovo all’assistente di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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