F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 28 Febbraio 2012 1. RICORSO DELL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASSANO VIRTUS/PERGOCREMA DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 25.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 28 Febbraio 2012 1. RICORSO DELL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASSANO VIRTUS/PERGOCREMA DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 25.1.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 105/DIV del 25.1.2012, in ordine alla gara Bassano Virtus/Pergocrema del 15.1.2012, ha deliberato: - di accogliere il reclamo della società Bassano Virtus, dichiarando irregolare la gara in oggetto e conseguentemente ordinando ai sensi dell’art. 17 n. 4 lett. c) C.G.S., la ripetizione della stessa; - di squalificare per 1 gara effettiva il calciatore del Pergocrema Inacio Joao Batista, precisando che detta sanzione deve ritenersi alla data odierna già scontata a seguito della analoga squalifica comminata nel Com. Uff. n. 100/DIV del 17.1.2012, per il diverso titolo di “recidività in ammonizioni”. L’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., che ha nominato quali legali di fiducia gli avv.ti Edoardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto reclamo avverso detta delibera, con cui è stata disposta la ripetizione della gara Bassano Virtus 55 Soccer Team S.r.l./U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. del 15.1.2012, valevole per il campionato Lega Pro di Prima Divisione 2011/2012 – Girone B. In particolare, ha sostenuto che la decisione assunta dal Giudice di prime cure sarebbe basata su un presupposto procedurale ed istruttorio, l’esame del filmato prodotto dalla società Bassano Virtus, in antitesi con l’impianto normativo elaborato dal legislatore sportivo in materia di prova televisiva. Il Codice di Giustizia Sportiva, pur prevedendo, all’art. 35, alcune tassative ipotesi di ammissibilità, escluderebbe espressamente che l’impiego delle riprese video possa determinare la cancellazione o la modifica del risultato di una gara. L’inciso “al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”, inserito nell’art. 35, comma 1, punto 1.2 C.G.S., varrebbe incontrovertibilmente a negare la possibilità che la prova televisiva trovi ingresso per finalità diverse dalla “irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”. Altrettanto pacifica sarebbe la non configurabilità nella vicenda in esame di un errore tecnico ad opera del direttore di gara, atteso che lo stesso, nel proprio supplemento di referto, avrebbe confermato di avere ammonito al 47° del secondo tempo il calciatore n. 10 della U.S. Pergocrema, signor Massimiliano Guidetti. L’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. ha concluso per l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, per l’annullamento dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo. Il Bassano Virtus 55 Soccer Team S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani, ha presentato controdeduzioni evidenziando, tra l’altro, che al reclamo al Giudice Sportivo sarebbe stata allegata anche ampia e chiarissima documentazione fotografica, da cui si evincerebbe che il soggetto raggiunto dalla seconda ammonizione era il n. 9 dell U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. e non il n. 10, come erroneamente indicato nel rapporto arbitrale, per cui la visione del filmato sarebbe addirittura ultronea. Ad ogni buon conto, l’utilizzo del supporto audiovisivo avrebbe consentito l’irrogazione della sanzione della squalifica per un turno a carico del tesserato dell’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. Joao Batista Inacio, con conseguente incidentale, ma necessitato, accertamento dell’errore tecnico dell’arbitro. Diversamente, sarebbe doverosa la trasmissione degli atti alla Procura Federale con incarico di svolgere i più opportuni accertamenti circa l’identità del calciatore ammonito al 47° s.t.. Inoltre, l’errore di persona commesso dal direttore di gara costituirebbe una circostanza non valutabile con criteri esclusivamente tecnici, in quanto risulterebbe violata la regola secondo cui, alla seconda ammonizione, deve necessariamente conseguire l’espulsione dal terreno di gioco. Il Bassano Virtus ha conseguentemente concluso per il rigetto del reclamo. Il Giudice Sportivo ha adottato la delibera oggetto del presente appello in quanto i mezzi di prova assunti, ai sensi dell’art. 34, comma 4, C.G.S., “dimostrano che nella fattispecie in esame l’errore commesso dall’arbitro è accertato ed ha influito sul regolare svolgimento della gara; la stessa, infatti, per gli ulteriori quattro minuti di durata non si è svolta con gli equilibri tecnici che la corretta applicazione del regolamento avrebbe comportato”. Più specificamente, il Giudice Sportivo ha preliminarmente rilevato che: - l’uso della prova televisiva è comunque primariamente finalizzato all’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati; - solo incidentalmente, con procedura d’ufficio, si esaminano fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici. Lo stesso Giudice, poi, ha rilevato che: - il direttore di gara, nel suo supplemento di referto, precisa che in occasione dell’ammonizione comminata al minuto 47 del secondo tempo “non annotavo sul mio taccuino alcun numero in quanto convinto che il numero di maglia del calciatore ammonito fosse il 10”, precisando ulteriormente che “nessuno percepiva che io avessi ammonito per la seconda volta il n. 9 del Pergocrema anziché il n. 10 come da me refertato”; - “dall’esame della documentazione televisiva è rilevabile in maniera chiara e non equivoca che il calciatore ammonito dall’arbitro al minuto 47 del secondo tempo di gara era il n. 9 del Pergocrema Inacio Joao Batista, che già precedentemente ammonito andava espulso per doppia ammonizione”. L’appello proposto dall’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. è fondato e va accolto. L’art. 17 C.G.S. reca la disciplina delle sanzioni inerenti alla disputa delle gare, stabilendo al quarto comma che, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Il Giudice Sportivo ha applicato tale ultima sanzione evidenziando, tra l’altro, che nel caso di specie non può parlarsi di insindacabilità tecnica in quanto “non è in discussione la decisione dell’arbitro di procedere all’ammonizione di un calciatore, bensì il fatto che l’eventuale errore di persona, documentato con i mezzi di prova previsti dall’ordinamento, ha impedito all’arbitro di procedere ad un “atto dovuto” a termini di regolamento (Regola 12) sottratto quindi alla sua discrezionalità: la conseguente inderogabile espulsione del calciatore ammonito per la seconda volta nel corso di gara” ed ha altresì specificato che “in casi del genere l’Organo di Giustizia Sportiva non si sostituisce all’arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell’errore, accertato a termini di regolamento, e valuta se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara”. Tale argomentazione, in linea generale, è senz’altro da condividere, atteso che la mancata espulsione di un calciatore ammonito per la seconda volta nel corso della gara costituisce un dato obiettivo, insuscettibile di diverse valutazioni, e concreta la violazione di una regola del regolamento del gioco del calcio. La norma del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la possibile ripetizione della gara dichiarata irregolare, infatti, postula il riferimento a fatti oggettivamente accertabili e non a valutazioni compiute dal direttore di gara sulla base della c.d. discrezionalità tecnica, la quale, invece, postula il riferimento a parametri opinabili. La questione essenziale posta all’esame della Corte di Giustizia Federale, però, attiene all’ammissibilità dei mezzi di prova attraverso i quali il fatto, oggettivamente accertabile, che ha influito sullo svolgimento della gara, può essere in concreto accertato. A tal fine, sovviene l’art. 35 C.G.S., il cui comma 1/1.1 indica che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, precisando che gli organi di giustizia sportiva possono altresì utilizzare ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale. Il comma 1/1.2 prevede che gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Il successivo comma 1/1.3 dispone poi che per le gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo Nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara e stabilisce che, in questi casi, il Giudice Sportivo Nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti di tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Nella fattispecie in esame, occorre innanzitutto rilevare che dal rapporto dell’arbitro e dalle precisazioni dallo stesso successivamente fornite non emerge la certezza che sia stata irrogata una doppia ammonizione nei confronti dello stesso calciatore. Occorre altresì far presente che, ai fini in discorso, gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, oltre ai rapporti ed agli eventuali supplementi dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, quale mezzo di prova riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, sicché la documentazione fotografica non è affatto contemplata dal Codice quale mezzo di prova utile ad indicare quale ammonito soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Il punto focale della controversia, pertanto, è costituito dall’ammissibilità delle riprese televisive quale mezzo di prova utile a dimostrare l’ammonizione di un calciatore diverso dall’autore dell’infrazione. Il comma 1/1.2 dell’art. 35 C.G.S., come detto, dispone che gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica o documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Le riprese televisive, pertanto, possono essere ammesse come mezzo di prova per dimostrare che è stato ammonito un calciatore diverso dall’autore dell’infrazione, ma “al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”. La chiara formulazione della norma, già da un punto di vista meramente letterale, esclude che la c.d. prova televisiva possa essere utilizzata per l’accertamento di un fatto, quale la doppia ammonizione di un calciatore non sanzionata con la dovuta espulsione, che, avendo avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara, può determinare la ripetizione della stessa. La non ammissibilità della c.d. prova televisiva per finalità diverse da quelle specificamente indicate dalla norma risulta parimenti evidente da un punto di vista sistematico. Se l’utilizzo delle riprese televisive come mezzo di prova consentisse di attestare l’esistenza di un fatto idoneo ad influenzare la regolarità dello svolgimento di una gara con conseguente possibilità per gli Organi di giustizia sportiva di ordinare la ripetizione della gara, infatti, si perverrebbe alla conclusione, inaccettabile per la stessa sopravvivenza del sistema, che non solo nei casi quali quello in esame, ma in tutti i casi, anche quelli di cui al comma 1/1.3 - relativi ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni – potrebbe essere chiesta ed ordinata la ripetizione della gara ove l’Organo di giustizia sportiva, irrogando la sanzione della squalifica, abbia implicitamente accertato che il calciatore sanzionato ha commesso un’infrazione, non vista dall’arbitro, per la quale doveva essere espulso dalla gara. In sostanza, risulta molto chiara la ratio alla base degli incisi contenuti nel comma 1/1.2 dell’art. 35 C.G.S. “al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”, nonché nel comma 1/1.3 del medesimo art. 35 “a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati”, atteso che, in tal modo, l’ordinamento ha inteso evitare che fatti teoricamente idonei a dare luogo alla ripetizione di una gara possano essere accertati anche con le riprese televisive nella presumibile consapevolezza che l’allargamento dei mezzi di prova potrebbe determinare un profluvio di richieste in tal senso e, di conseguenza, una molteplicità di ripetizioni di gare, con conseguenti rallentamenti e anomalie dei vari campionati. Né può ritenersi che nell’ipotesi in discorso la Corte possa investire la Procura Federale per il compimento di atti di indagine. In proposito, occorre rilevare che, se è vero che il comma 1/1.1 C.G.S. attribuisce agli Organi di giustizia sportiva la facoltà di utilizzare ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale, è altrettanto vero che, ai sensi dell’art. 34, comma 4, C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva possono incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine, “fermo restando quanto previsto dall’art. 35”, sicché permangono comunque le preclusioni relative alla finalità dell’utilizzazione delle riprese televisive come mezzo di prova ed è conseguentemente inutile investire la Procura Federale di atti di indagine che non potrebbero in alcun caso essere utili ai fini di cui si controverte. In definitiva, per la eventuale irrogazione della sanzione della ripetizione della gara, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara di cui è chiesta la ripetizione solo i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi e, dagli atti depositati in giudizio, non può ritenersi dimostrato che nel corso della gara si siano verificati fatti oggettivamente accertabili ed idonei ad influenzare la regolarità di svolgimento della stessa. All’accoglimento dell’appello, segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona) ripristina il risultato conseguito sul campo di 0 – 1. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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