COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASALBORDINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA QUADRI / CASALBORDINO, DISPUTATA IL 22/01/12 PER IL CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. n° 38 del 26.1.12 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASALBORDINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA QUADRI / CASALBORDINO, DISPUTATA IL 22/01/12 PER IL CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. n° 38 del 26.1.12 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società di cui in premessa ha impugnato il provvedimento sopra specificato chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione, adottato dal G.S.: “Perché nel corso del secondo tempo propri sostenitori, sugli spalti, davano luogo a piccolo incendio ed a lancio ripetuto di petardi che scoppiando causavano nubi di fumo senza però procurare interruzione nel gioco; nei minuti di recupero alcuni tifosi, lanciati sulla rete, urlavano contro l’arbitro mentre altri sostenitori assalivano tifosi locali dando luogo ad una accesa rissa. Nella circostanza interveniva la Croce Rossa per portare soccorsi”. Ha dedotto l’appellante che la sanzione adottata dal G.S. dove ritenersi illegittima, in quanto i tifosi del Casalbordino sarebbero stati soltanto aggrediti, mentre il lancio dei fumogeni sarebbe stato effettuato dai sostenitori della squadra locale. Osserva la Commissione che l’appello della società Casalbordino deve essere respinto, in quanto la versione dei fatti fornita dalla stessa società non trova riscontro con quanto riportato sul referto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, dal quale si evince con chiarezza la riconducibilità degli addebiti contestati in capo ai sostenitori della società appellante, molti dei quali visibilmente ubriachi, come riferito dallo stesso direttore di gara. Deve, peraltro, considerarsi, che la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata al comportamento dei tifosi della società ricorrente, tenuto in campo avverso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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