COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE LANDUCCI MARCO FINO AL 31.1.14; PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0; AMMENDA DI € 500,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VACRI / SAN MARCO, DISPUTATA IL 14/01/12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, GIRONE “A” (C.U. n° 24 del 19.1.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE LANDUCCI MARCO FINO AL 31.1.14; PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0; AMMENDA DI € 500,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VACRI / SAN MARCO, DISPUTATA IL 14/01/12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, GIRONE “A” (C.U. n° 24 del 19.1.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. San Marco ha impugnato i provvedimenti di cui sopra adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “al 7° minuto del II° tempo, sul risultato di 3-1 in favore del VACRI CALCIO, a seguito di un fallo di gioco regolarmente rilevato dall'arbitro il Sig. PANTALONE Emanuele nr. 6 della Soc. VACRI CALCIO si rendeva colpevole di un fallo di reazione nei confronti del Sig. LANDUCCI Marco nr. 10 del SAN MARCO caratterizzato da violente spinte; a questo punto il Sig. LANDUCCI Marco, afferrava a scaraventava a terra il Sig. PANTALONE Emanuele colpendolo violentemente e ripetutamente al volto con una serie di calci per diversi secondi; nel frattempo interveniva anche il Sig. GORGORETTI Luca nr. 6 del SAN MARCO il quale colpiva anch'esso il Sig. PANTALONE Emanuele con un violento calcio al petto; inoltre nel tentativo di separare i tre calciatori coinvolti, si veniva a creare una rissa tra giocatori e dirigenti delle due panchine aggravata dalla presenza dei tifosi ospiti che nel frattempo avevano forzato i cancelli della recinzione entrando nel rettangolo di gioco; a seguito dei fatti di cui sopra il Sig. PANTALONE riportava gravi lesioni personali per le quali era costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso e l'ufficiale di gara si vedeva costretto a sospendere la gara al 9° del II° tempo temendo per la propria ed altrui incolumità”. Ha dedotto l’appellante che la ricostruzione dei fatti operata dal G.S. sarebbe totalmente errata ed ha chiesto, pertanto, l’annullamento delle sanzioni inflitte, facendo rilevare che le decisioni adottate, quanto ai disordini avvenuti, non trovavano giustificazioni, visto che i tifosi della società ricorrente non sarebbero stati presenti sugli spalti, mentre si sarebbe verificato uno scambio di persona tra il n° 10 Landucci Marco e il n° 3 Ricci Andrea, allegando dichiarazione di quest’ultimo di assunzione di responsabilità L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che i tifosi della società San Marco erano in possesso di vari manganelli e che i calciatori della stessa società si erano resi responsabili dei fatti già descritti in referto, dovendosi escludere l’ipotesi dello scambio di persona, in quanto il n° 3 del San Marco, che svolgeva le funzioni di capitano, non poteva considerarsi responsabile dell’accaduto, trovandosi lontano dal luogo dove si erano verificati i fatti di violenza ed era stato identificato proprio in virtù della circostanza della fascia di capitano indossata. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, le sanzioni inflitte dal primo giudice devono essere integralmente confermate anche in considerazione del fatto che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso del Comitato ed è stata, anzi, decisamente smentita dal direttore di gara nel supplemento di rapporto rimesso a questa Commissione, dal quale, peraltro, si evince che il calciatore Pantalone Emanuele, ha riportato, nell’occasione, gravi lesioni conseguenti ad un taglio profondo sul mento, mentre la fronte ed il naso erano sanguinanti a seguito dei calci ricevuti. Non è, infine, da trascurare la circostanza che i fatti accaduti riguardano un campionato giovanile che dovrebbe essere ispirato da funzioni maggiormente educative e formative. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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