COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAQUANA 1971 AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEI CALCIATORI CESARONE ENEA FINO AL 30.4.12 E CESARONE FRANCESCO, PANTALLA MIRKO E LOZZI GABRIELE FINO AL 5.3.12) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITAQUANA 1971/ REAL LETTESE, DISPUTATA IL 29/01/12 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 26 del 2.2.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAQUANA 1971 AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEI CALCIATORI CESARONE ENEA FINO AL 30.4.12 E CESARONE FRANCESCO, PANTALLA MIRKO E LOZZI GABRIELE FINO AL 5.3.12) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITAQUANA 1971/ REAL LETTESE, DISPUTATA IL 29/01/12 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 26 del 2.2.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la società sopra specificata ha impugnato i provvedimenti di cui sopra adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “durante lo svolgimento della gara, in particolar modo nel secondo tempo, la tifoseria locale rivolgeva frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro; al termine della gara,durante il rientro negli spogliatoi,il Signor CESARONE Enea della Soc. CIVITAQUANA rivolgeva numerose offese e minacce all'ufficiale di gara; successivamente,anche i calciatori CESARONE Francesco, PANTALLA Mirko e LOZZI Gabriele, sempre della Soc. CIVITAQUANA, rivolgevano offese e minacce nei confronti dell'ufficiale di gara;il quale,inoltre,veniva raggiunto da dietro da alcuni sassolini lanciati dai calciatori della Società locale non identificati; all'uscita dello spogliatoio, raggiunto il parcheggio auto, l'arbitro trovava la propria auto "Mercedes Classe A" gravemente danneggiata pertanto richiedeva l'intervento dei Carabinieri per sporgere formale denuncia; nell'attesa dell'arrivo dei Carabinieri, il Sig. CESARONE Enea della Soc. CIVITAQUANA urlava ancora una volta offese nei confronti dell'ufficiale di gara; alle ore 17,00 giungevano sul posto i Carabinieri e l'ufficiale di gara poteva quindi sporgere la denuncia,il cui verbale viene allegato al supplemento di referto arbitrale”.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività delle sanzioni, chiedendone la riduzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti contestati.
Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione in ordine alla sanzione inflitta al calciatore Cesarone Enea, il quale deve essere considerato responsabile di comportamento gravemente ingiurioso, ma non certamente di condotta violenta.
Per quanto concerne le altre sanzioni adottate dal G.S. le stesse devono essere integralmente confermate in quanto congrue ed adeguate al comportamento tenuto dagli altri calciatori.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Cesarone Enea fino al 15.3.2012, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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