COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.94 della Società F.C.D. FRONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.100 del 9/2/2012 (squalifica del calciatore BUCCINNA’ Antonio per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.94 della Società F.C.D. FRONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.100 del 9/2/2012 (squalifica del calciatore BUCCINNA’ Antonio per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara F.C.D. Fronti - A.S.D. Garibaldina del 04/02/2012, risulta che al 41° del I tempo il calciatore Buccinnà Antonio (A.S.D. Fronti), a gioco fermo, proferiva frasi minacciose all’indirizzo del direttore di gara e, poggiando la testa a quella dell’arbitro, cercava di spingerlo per farlo cadere, senza arrecargli, tuttavia, alcun dolore. Lo stesso calciatore, dopo la notifica del conseguente provvedimento di espulsione, si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco, rendendosi necessario l’intervento del commissario di campo, del capitano e dei dirigenti della propria squadra che provvedevano ad allontanarlo. Il giudice di prime cure, per i fatti testé narrati, ha squalificato il calciatore in questione per quattro gare effettive, come da C.U. n.100 del 09/02/2012 del Comitato Regionale Calabria. La reclamante ammette la responsabilità del calciatore per i fatti accaduti (ritenendo le sue proteste nei confronti del direttore di gara “inadeguate e fuori luogo” dovute ad “eccessiva tensione e agonismo” e chiede una riduzione della squalifica. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei fatti in esso riportati, la responsabilità del calciatore Buccinnà Antonio emerge in modo chiaro ed in equivoco ed appare congrua ed adeguata la sanzione inflitta in primo grado. Il reclamo, pertanto, non può essere accolto. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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