COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.95 della Società F.C. VERZINO CALCIO GIOVANILE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.28 del 9.2.2012 (squalifica del campo per una giornata; ammenda di € 150,00; squalifica fino al 9 febbraio 2013 del calciatore Gentile Giuseppe in qualità di capitano ed in luogo dell’autore dell’atto di violenza commesso ai danni dell’arbitro).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 28/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.95 della Società F.C. VERZINO CALCIO GIOVANILE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.28 del 9.2.2012 (squalifica del campo per una giornata; ammenda di € 150,00; squalifica fino al 9 febbraio 2013 del calciatore Gentile Giuseppe in qualità di capitano ed in luogo dell’autore dell’atto di violenza commesso ai danni dell’arbitro). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante nega che i fatti che hanno dato origine alle sanzioni di cui alla delibera del primo giudice abbiano in effetti avuto luogo. In particolare si sofferma sulla personalità del calciatore e capitano Gentile connotata da sempre da qualità di correttezza e sportività. In via preliminare va affermata - ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. - l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della squalifica del campo. La necessità di valutare la congruità dell’ammenda irrogata e della squalifica al calciatore Gentile impone, tuttavia, di analizzare i fatti che hanno dato origine alle due sanzioni. E a tal proposito va affermato che gli stessi sono narrati con precisione e dovizia di particolari dal direttore di gara; non possono, pertanto, essere messi in discussione (“al triplice fischio i giocatori locali insieme alla panchina mi aggredivano …inoltre mi strattonavano, arrivando fino a strapparmi la divisa dandomi anche uno schiaffo sulla nuca”). Le sanzioni della squalifica del Gentile e dell’ammenda appaiono, pertanto, consequenziali agli addebiti contestati; inoltre sono conformi a giustizia in quanto congrue ed adeguate alla gravità degli stessi. Si ribadisce: aggressione all’arbitro da parte della totalità o quasi totalità dei componenti la squadra del Verzino. Ma con riferimento alla sanzione inflitta al Gentile è da dirsi che la stessa riviene, non da una attribuzione diretta dell’atto di violenza allo stesso calciatore, ma dal disposto dell’art. 3 punto 2 C.G.S., che testualmente recita: “Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato (nel caso di specie dello schiaffo alla nuca del direttore di gara). Per le ragioni esposte il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. -dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica del campo; -lo rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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