COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 78. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SUESSOLA – GARA REAL SUESSOLA I FELICE SCANDONE DEL 29.11.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 78. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SUESSOLA – GARA REAL SUESSOLA I FELICE SCANDONE DEL 29.11.2011 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Real Suessola avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Pesce Sabatino, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da un’attenta lettura del referto arbitrale e delle motivazioni del reclamo di seconda istanza, non si evincono elementi tali da indurre questa C.D.T. alla modifica della decisione del primo Giudice. Essa, a parere di questa C.D.T., appare invero equa e proporzionata, anche sotto il profilo della quantificazione della sanzione, in rapporto ai fatti descritti nel referto di gara ed all’effettiva gravità del comportamento tenuto dal calciatore Pesce Sabatino. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Suessola Messercola; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante
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