COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152/LND del 23/2/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VIRTUS CALCIO BOLSENA – MONTE ROMANO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 152/LND del 23/2/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VIRTUS CALCIO BOLSENA - MONTE ROMANO Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rileva: - al 38' del secondo tempo, a seguito dell'espulsione del calciatore della Società MONTE ROMANO Sig. ROMANO Pierluigi, per aver proferito espressione blasfema, lo stesso avvicinava gli occupanti la panchina avversaria provocandoli. Tale atteggiamento innescava una animata discussione che coinvolgeva gran parte dei tesserati. In tale circostanza, il massaggiatore della Società MONTE ROMANO entrava indebitamente sul terreno di gioco e rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e lo spintonava ripetutamente facendolo indietreggiare e lo minacciava gravemente proferendo l'espressione "Ti ammazzo". Il direttore di gara, cercava di allontanare il soggetto. Non riuscendovi chiedeva l'intervento del capitano della squadra. Questi, impegnato nell'animata discussione di cui sopra, non recepiva l’invito dell’arbitro. . L'arbitro temendo per la propria incolumità, riteneva opportuno sospendere definitivamente la gara al 38' del secondo tempo sul seguente risultato: VIRTUS CALCIO BOLSENA - MONTE ROMANO 2 - 1. Da rilevare che l'arbitro al 31' del secondo tempo aveva allontanato il dirigente Sig. MENCARINO Riccardo (VIRTUS CALCIO BOLSENA) per proteste nei suoi confronti. Considerato che l'anticipata conclusione della gara è da attribuire alla Società MONTE ROMANO ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. b DELIBERA a) di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla Società MONTE ROMANO con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di euro 100,00; b) di inibire il dirigente MENCARINO Riccardo (VIRTUS CALCIO BOLSENA) fino al 2.3.2012; c) di inibire il massaggiatore Sig. GALLUPPI Valerio (MONTE ROMANO) fino al 31.5.2012; d) di squalificare il calciatore ROMANO Pierluigi (MONTE ROMANO) per una gara effettiva; e) di squalificare il calciatore SALIPANTE Nicola (Capitano Soc. MONTE ROMANO) per una gara effettiva.
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