COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/LND del 01/03/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 SGS DEL 19/1/12 ( Gara: Atletico Acilia – Palocco del 14/1/12 – Campionato Giov.mi Reg. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/LND del 01/03/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 SGS DEL 19/1/12 ( Gara: Atletico Acilia – Palocco del 14/1/12 - Campionato Giov.mi Reg. Fascia B) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante contesta che i propri sostenitori, al termine dell'incontro, abbiano posto in essere comportamenti minacciosi e aggressivi nei confronti dell'Arbitro, e lamenta invece che un accompagnatore di quest'ultimo abbia avuto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei tifosi, determinando una reazione verbale da parte di alcuni di essi; reazione manifestatasi peraltro fuori dell'impianto sportivo. Per tale motivo si è quindi chiesto l'annullamento della sanzione pecuniaria, ritenuta del tutto ingiustificata. Ascoltato in sede i supplemento, l'Arbitro ha riferito che al termine della gara, poiché i sostenitori dell'Acilia, durante tutto l'incontro avevano avuto un atteggiamento particolarmente ostile nei suoi confronti, aveva invitato il Dirigente della Società ad intervenire per calmare gli animi, ed evitare così che egli fosse costretto a richiedere per telefono l'intervento della Forza Pubblica. Successivamente, poiché il clima si era calmato, egli era uscito dallo spogliatoio e, accompagnato da un amico, si era diretto verso l'uscita dell'impianto sportivo, per ritornare alla sua macchina, che aveva parcheggiato sulla piazza antistante l'impianto. Ma, mentre stava per raggiungere l'uscita, si era avvicinato un uomo di età avanzata, il quale dopo avergli rivolto pesanti e ripetuti insulti, gli aveva stretto le mani intorno al collo, provocandogli dolore; dopo averlo allontanato con le braccia, l'Arbitro, per evitare complicazioni, aveva raggiunto di corsa la propria autovettura e aveva chiesto all'amico di guidare la macchina, in quanto egli si sentiva agitato per l'accaduto. Salito a bordo, mentre l'autovettura stava ripartendo, si era avvicinato un uomo di circa quaranta anni, che si era parato dinanzi alla macchina con atteggiamento minaccioso; a quel punto il suo amico aveva accelerato per allontanarsi, ma l'individuo, che nel frattempo aveva affiancato l'autovettura, aveva colpito con un violentissimo pugno il vetro della portiera anteriore destra, provocandone la rottura. Il Direttore di Gara ha escluso infine che, mentre l'auto si allontanava, vi fosse stato un contatto tra la ruota della macchina e il piede dell'autore del gesto violento, come riferito da quest'ultimo. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata la sussistenza dei gravissimi episodi di aggressività e di violenza posti in essere dai due sostenitori dell'Acilia, sicchè ribadita l'intollerabilità di tali comportamenti, si ritiene del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ammenda di € 500,00 a carico della SOC. ATLETICO ACILIA, con obbligo di risarcire i danni all'autovettura dell'Arbitro, se richiesti e documentati. La tassa di reclamo va incamerata.
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