COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 – Reclamo USD Sestri Levante avverso la decisione del G.S. di rigettare il reclamo proposto avverso la regolarità della gara Sestri Levante – Arenzano del 15.1.2012 Campionato Eccellenza. – C.U. n. 41 del 2.12.2012.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 - Reclamo USD Sestri Levante avverso la decisione del G.S. di rigettare il reclamo proposto avverso la regolarità della gara Sestri Levante - Arenzano del 15.1.2012 Campionato Eccellenza. – C.U. n. 41 del 2.12.2012. Il Giudice Sportivo respingeva il ricorso dell’U.S. Sestri Levante avverso la regolarità della gara Sestri Levante – Arenzano del 15.1.2012 per utilizzo del calciatore Matteo Battaglia, nelle fila della società Arenzano S.C., in posizione irregolare: secondo la reclamante il Battaglia avrebbe dovuto scontare un residuo di squalifica per una giornata, inflittagli dal G.S. del Comitato Interregionale per il Campionato Juniores Nazionale, nella prima giornata del Campionato Eccellenza corrente stagione (Imperia-Arenzano del’11.9.2011). La Società Arenzano F.C. ha ritenuto scontata tale residua giornata nella gara dl Campionato Juniores del 24.9.2011 contro la società Baiardo, dove il Battaglia aveva titolo di parteciparvi quale giocatore classe 1992, ammessovi per deroga come “fuori quota”. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale accoglieva la tesi della società Arenzano F.C. e respingeva il reclamo. Insiste l’USD Sestri Levante appellandosi a questa C.D. con reclamo in cui ripropone quanto già esposto al primo giudice e conclude con la richiesta d’irrogazione della punizione sportiva a carico della società Arenzano F.C. Con proprie controdeduzioni la società Arenzano F.C. respinge le richieste dell’U.S. Sestri Levante e chiede di dichiarare infondato in fatto e in diritto il reclamo dell’U.S. Sestri Levante, mandando la società esente da ogni responsabilità. In giudizio sono comparsi i rappresentanti dei due sodalizi che hanno sostenuto le ragioni già espresse nelle rispettive istanze. Osserva la Commissione Disciplinare come il caso debba essere risolto sulla base dell’interpretazione dell’art. 22 comma 6 del CGS fornita dalla Corte di Giustizia Federale Sezioni Riunite, senza altri riferimenti a giudizi di primo o secondo grado espressi da organi della disciplina territoriali che non possono costituire giurisprudenza. Secondo le conclusioni cui è giunta la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 107 – riunione del 22.10.2009 caso Nocerina - Giacomense calc. Errico), la squalifica o il residuo della squalifica che un calciatore non ha potuto scontare nell’annata precedente, deve essere neutralizzata nel Campionato della stagione successiva, secondo il principio dell’effettività della pena, senza affidarsi al potere discrezionale della società d’appartenenza. Il calciatore Matteo Battaglia, retrocedendo la società Arenzano F.C. al termine della stagione 2010-2011 dal Campionato Interregionale a quello Regionale di Eccellenza, non potendo più partecipare, per limiti d’età, al Campionato Juniores Regionale, è diventato automaticamente un calciatore idoneo a disputare – per status – attività ufficiale nella prima squadra del Campionato di competenza e, pertanto, nella prima giornata di tale competizione della corrente stagione calcistica avrebbe dovuto scontare il residuo di una giornata di squalifica. La scelta della società Arenzano F.C. di far scontare il residuo di squalifica del Battaglia nel Campionato Regionale Juniores in base alla deroga concessa dal Comitato Regionale di consentire la partecipazione a quella competizione a un calciatore nato nel 1992 come “fuori quota”, disattende entrambi i principi, quello dell’effettività della pena e quello del divieto di affidarsi al proprio potere discrezionale di scelta del modo e dei tempi di neutralizzazione della sanzione. Ciò peraltro correttamente rilevato anche dal Giudice Sportivo che ha ritenuto irregolare la posizione del calciatore nelle due prime gare del Campionato di Promozione stagione 2011-2012 (antecedenti a quella del Campionato Juniores Regionale nella quale il calciatore avrebbe scontato, secondo la società, il residuo di squalifica). Il Battaglia è quindi sceso in campo nella prima giornata del Campionato di Eccellenza gravato da un residuo di squalifica per una giornata effettiva, continuando a partecipare in posizione irregolare a tutte le gare delle successive giornate di quella competizione (tranne che ad una in cui ha scontato un turno di squalifica inflittagli per la corrente stagione sportiva) fino alla gara Sestri Levante – Arenzano del 15.1.2012 oggetto del presente reclamo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento dell’istanza della società Sestri Levante, infligge alla società Arenzano F.C. la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Sestri Levante – Arenzano del 15.1.2012 col risultato di 3 – 0. Respinge le richieste della società Arenzano F.C formulate nelle controdeduzioni in merito all’affrancamento delle sanzioni irrogate alla società e ai suoi tesserati, perché la sentenza di condanna, non essendo stata appellata nei termini, è passata in giudicato. La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita. Ordina alla Segreteria del Comitato di inviare il fascicolo alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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