COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 59 – Reclamo A.S. Santa Maria e San Salvatore avverso la squalifica del calciatore Lorenzo Righetti fino al 31.12.2014 – Gara Sestri Levante – Santa Maria del Taro Allievi Provinciali. C.U. n. 37 del 2.2.2012 D.D. di Chiavari.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 59 - Reclamo A.S. Santa Maria e San Salvatore avverso la squalifica del calciatore Lorenzo Righetti fino al 31.12.2014 - Gara Sestri Levante - Santa Maria del Taro Allievi Provinciali. C.U. n. 37 del 2.2.2012 D.D. di Chiavari. L’arbitro della gara del torneo Allievi Provinciali Sestri Levante-Santa Maria del Taro riferiva di essere stato aggredito al 44’ del secondo tempo dal calciatore Lorenzo Righetti dell’AS Santa Maria e San Salvatore; il Righetti, espulso per aver spintonato e insultato il direttore di gara, alla notifica del provvedimento, lo afferrava cingendolo con un braccio intorno al collo e con l’altra mano gli sferrava un pugno al naso facendolo barcollare e causandogli epistassi. La partita era stata sospesa. Nel reclamo proposto la società ritiene non veritiero il resoconto arbitrale e allega, a comprova, una dichiarazione rilasciata dalla soc. Sestri Levante nella quale i fatti sono descritti in maniera diversa; in pratica, la reclamante taccia l’arbitro di falsità nella stesura del referto. Chiede quindi che la squalifica sia congruamente ridotta. Letti gli atti nei quali l’episodio è riferito in maniera chiara e coerente, respinta ogni possibilità di rivedere la sanzione sulla base di prove testimoniali, perché non ammesse nel giudizio sportivo che si svolge esclusivamente sulla base delle risultanze ufficiali, respinta altresì la richiesta di un confronto tra arbitro e il calciatore non consentito dalle norme, la Commissione Disciplinare non ravvisa elementi idonei che possono indurla a ridurre la squalifica che appare appropriata al grave fatto violento compiuto dal giovane calciatore e va confermata. Per questi motivi delibera di respingere il ricorso come sopra proposto dall’AS Santa Maria e San Salvatore e dispone che la tassa, addebitata in conto, sia incamerata.
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