COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 – Reclamo del signor Nicola Monticelli, allenatore società Olimpia Piana Battola, avverso la squalifica fino al 10.4.2012 – Gara La Spezia – Olimpia Piana Battola del 25.1.2012 Campionato Seconda Categoria – C.U. n. 28 del 2.2.2012 D.P. La Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 - Reclamo del signor Nicola Monticelli, allenatore società Olimpia Piana Battola, avverso la squalifica fino al 10.4.2012 - Gara La Spezia - Olimpia Piana Battola del 25.1.2012 Campionato Seconda Categoria – C.U. n. 28 del 2.2.2012 D.P. La Spezia. Il signor Nicola Monticelli, allenatore della Società Olimpia Piana Battolla, ha impugnato la squalifica fino al 10 aprile 2012 inflittagli dal Giudice Sportivo a seguito del resoconto arbitrale della gara in epigrafe riportata. Il ricorrente ammette di aver tenuto un comportamento non regolamentare, perciò di essere stato giustamente allontanato dal terreno di gioco e di aver discusso in modo animato ma di non aver mai proferito frasi minacciose o oltraggiose nei confronti dell’arbitro, perciò chiede la riduzione della squalifica. Effettuati i riscontri del caso con quanto riferito negli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare ritiene corretto l’enunciato del giudice sportivo. Ritiene tuttavia che la sanzione possa essere più benevolmente giudicata, tenendo conto del fatto che il Monticelli ha rivolto una sola frase di contenuto oltraggioso verso l’arbitro e un’altra di contenuto velatamente minaccioso (non venire mai più ad arbitrarci, sennò è peggio per te). Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto, delibera di ridurre la squalifica dell’allenatore Nicola Monticelli, dal 10 aprile 2012 al 30 marzo 2012. Accolto il ricorso, la tassa versata va restituita.
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