COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.144/A Appello dello ASD CANALICCHIO CATANIA (CT) avverso la squalifica fino al 31/03/2012 dell’allenatore Russo Francesco – Gara Campionato 2° Cat. Girone G Aci Bonaccorso / Canalicchio del 12/02/2012 – C.U. n.326 del 16/02/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento n.144/A
Appello dello ASD CANALICCHIO CATANIA (CT) avverso la squalifica fino al 31/03/2012 dell’allenatore Russo Francesco - Gara Campionato 2° Cat. Girone G Aci Bonaccorso / Canalicchio del 12/02/2012 – C.U. n.326 del 16/02/2012.
Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la ASD Canalicchio Catania, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello nega che l’autore del comportamento minaccioso sia il sig. Russo Francesco ma sarebbe da addebitare a persona estranea e non riconosciuta per cui chiede la revoca della sanzione.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince in maniera chiara ed inequivocabile che il comportamento per cui il giudice di prime cure ha inflitto la sanzione al Russo sia ascrivibile allo stesso essendo stato identificato con precisione dal direttore di gara.
Inoltre la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazioni ai fatti addebitati e non pare suscettibile di alcuna riduzione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.
Per l’effetto dispone di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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