COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.147/A Appello della società ASD VITTORIA CALCETTO (RG) avverso la sanzione dell’ammenda di € 180,00 – Gara Campionato C5 Femminile Regionale Girone B Vittoria Calcetto – Scicli del 12/02/2012 – C.U. n.323/38C5 del 15/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.147/A Appello della società ASD VITTORIA CALCETTO (RG) avverso la sanzione dell’ammenda di € 180,00 - Gara Campionato C5 Femminile Regionale Girone B Vittoria Calcetto – Scicli del 12/02/2012 – C.U. n.323/38C5 del 15/02/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la ASD Vittoria Calcetto, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto. In particolare la società reclamante con il suddetto appello nega le manifestazioni di intemperanza dei propri sostenitori per cui chiede la revoca della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 2 del CGS fa piena prova circa il comportamento dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince in maniera chiara ed inequivocabile il comportamento dei sostenitori della reclamante per cui il giudice di prime cura ha inflitto la sanzione all’ASD Vittoria Calcetto. Nè questa Commissione può tenere in alcun conto le ritrazioni fotografiche prodotte in quanto detta produzione è inammissibile e, comunque, ininfluente ai fini della decisione. Inoltre la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazioni ai fatti addebitati e non pare suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello Per l’effetto dispone di addebitare la tassa reclamo di e 130,00 non versata.
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