COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 01.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 2/2012 NUOVA SANCIS – TRE FONTANE (1-1).
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 01.03.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/ 2/2012 NUOVA SANCIS - TRE FONTANE
(1-1).
Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza
privilegiata di prova, dagli stessi si rileva come alla gara abbia
partecipato, nelle fila della Società Nuova Sancis, il calciatore Caruso
Benedetto, in atto squalificato per una gara con provvedimento pubblicato sul
C.U. n. 313 del 9/02/2012, sotto il nome di Caldarella Vito, utilizzando
un documento contraffatto di quest'ultimo, così come da verbale di sequestro
penale, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., redatto da Agenti di Polizia
Giudiziaria della Stazione di San Cipirello della Legione Carabinieri
"Sicilia";
Per quanto sopra;
Atteso il comportamento gravemente censurabile e lesivo dei principi di
lealtà sportiva posto in essere dalla Società Nuova Sancis, dal suo dirigente
accompagnatore, sig. Nania Giuseppe e dai calciatori Caruso Benedetto e
Caldarella Vito;
Visto l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Nuova Sancis la sanzione della perdita della gara
per 0-3 e l'ammenda di Euro 1.000,00;
Di infliggere al sig. Nania Giuseppe, dirigente accompagnatore della Società
Nuova Sancis, l'inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali sino a tutto il 31/12/2012;
Di infliggere al calciatore Caruso Benedetto (Nuova Sancis) la squalifica sino a tutto il 31/10/2012;
Di infliggere al calciatore Caldarella Vito (Nuova Sancis) la squalifica sino a tutto il 30/09/2012.