COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/LND del 01/03/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE YURI FAZI E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PISONIANO NAZARIO D’ANTONI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DELL’ART. 40 COMMA 4 DELLE NOIF E DELL’ART. 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., DEL SIG. PIERLUIGI ZUCCARI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. PISONIANO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/LND del 01/03/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE YURI FAZI E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PISONIANO NAZARIO D’ANTONI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., DELL’ART. 40 COMMA 4 DELLE NOIF E DELL’ART. 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., DEL SIG. PIERLUIGI ZUCCARI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. PISONIANO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 7.9.2011, comunicava alla società PISONIANO di aver passato agli atti, nulla a tutti gli effetti regolamentari, la lista di richiesta di tesseramento del calciatore YURI FAZI e, successivamente, in data 15.9.2011, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso. Il collaboratore della Procura Federale esperiva le opportune indagini, dalle quali rilevava che il presidente della A.S.D. PISONIANO, Sig. NAZARIO D’ANTONI, chiedeva in data 31.8.2011 al competente Ufficio, il tesseramento del calciatore YURI FAZI. Accertava, altresì, l’incaricato della Procura, che nonostante il diniego del competente Ufficio del C.R. Lazio, il FAZI partecipava illegittimamente alla gara PISONIANO – TOR SAPIENZA del Campionato di Eccellenza del 4.9.2011 e che il Sig. PIERLUIGI ZUCCARI, in qualità di Dirigente accompagnatore, sottoscriveva la distinta di gara in cui attestava che tutti i partecipanti all’incontro, compreso quindi il FAZI, erano regolarmente tesserati, potendo così prendere parte alla gara, sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti. In conseguenza di quanto sopra, la Procura Federale deferiva i soggetti indicati in titolo a questa Commissione Disciplinare per le violazioni loro ascritte e riportate in oggetto. Alla riunione era presente il Rappresentante della Procura Federale e, per i deferiti, l’Avv. GIOVANNI OLIVETTI il quale confermava integralmente quanto riportato nella memoria difensiva, ribadendo ancora una volta l’assoluta buona fede dei deferiti chiedendo, nelle conclusioni, il proscioglimento dei suoi assistiti o, in subordine, l’ammenda a carico della società e sanzioni minime per il calciatore ed il Presidente, discostandosi dalla puntuale applicazione dell’art. 10 comma 6 del C.G.S. A sostegno di ciò, il legale espone alcune considerazioni in ordine al contesto in cui si sono svolti i fatti, onde valutare con serenità le posizioni dei deferiti. Il calciatore YURI FAZI aveva avuto assicurazioni dello svincolo da parte della Società VITERBESE, per cui sottoscriveva una richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento in data 31.8.2011. La sua buona fede era dettata dal fatto che la Società VITERBESE non lo aveva mai convocato e nemmeno portato in ritiro con la squadra . La Società PISONIANO, tra l’altro, non appena veniva a conoscenza del rigetto del tesseramento – in data 7.9.2011, il giorno successivo provvedeva a regolarizzare la posizione del calciatore, rendendosi conto che in totale buona fede aveva partecipato alla gara del 4.9.2012 contro la Società TOR SAPIENZA. La Procura Federale interviene e conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, ribadendo che l’art. 10 comma 6 del C.G.S. non è applicabile solamente ne confronti dei calciatori extracomunitari ma anche ai calciatori che non hanno titolo a prender parte ad un incontro. Detto ciò la Procura conclude chiedendo 2 anni di squalifica per il calciatore YURI FAZI, 2 anni di inibizione per il Dirigente accompagnatore PIERLUIGI ZUCCARI, 6 mesi di inibizione per il Presidente NAZARIO D’ANTONI, 1 punto di penalizzazione per la società PISONIANO e l’ammenda di € 1.000. Prende la parole nuovamente l’Avv. OLIVETTI, il quale ribadisce che questa Commissione si è comportata in maniera diversa, in relazione a casi simili a quello in argomento, sostenendo ancora una volta che si è sempre discostata dalla puntuale applicazione dell’art. 10 comma 6 del C.G.S. La Procura chiede di assumere agli atti delibere della Commissione Disciplinare Nazionale relative alla stagione sportiva 2009/2010. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente, ad esclusione, per le più volte esposte motivazioni , di quella dell’art. 10 comma 6 del C.G.S., che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti, ed in tal senso la Commissione ritiene di dover considerare la circostanza che il calciatore abbia assicurato alla società il suo stato libero (assicurazione rilevatasi del tutto infondata alla prova dei fatti, come accaduto per il calciatore YURI FAZI che partecipava illegittimamente all’incontro del 4.9.2011 contro la Società TOR SAPIENZA). Pertanto, va comminata, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, una sanzione pari al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie, è evidente l’irregolarità commessa, in quanto il calciatore in questione ha partecipato attivamente alla gara oggetto del deferimento e che quindi non possa che applicarsi , per giurisprudenza consolidata, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico della Società PISONIANO mentre appaiono eccessive le sanzioni richieste in applicazione della pena edittale prevista dall’art. 10 comma 6 del C.G.S. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad eccezione di quella relativa all’art. 10 comma 6 del C.G.S.; e di applicare al calciatore YURI FAZI la squalifica per una giornata di gara, al Presidente NAZARIO D’ANTONI 1 mese di inibizione; 1 mese di inibizione al Dirigente Accompagnatore PIERLUIGI ZUCCARI; 1 punto di penalizzazione a carico della Società PISONIANO da scontare nella corrente stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di € 1.000 a carico della stessa. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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